venerdì 29 novembre 2013

Dichiarazione Conformità Impianti

Il Decreto ministeriale 37/2008, evoluzione della Legge 46/90, disciplina la realizzazione, manutenzione, e progettazione degli impianti negli edifici. La dichiarazione di conformità degli impianti è il documento rilasciato da un'impresa abilitata in seguito alla installazione o modifica di un impianto. Se la "conformità" è inesistente è possibile procedere con il DIRI (DIchiarazione di RIspondenza). Nel decreto vengono descritti gli obblighi e le sanzioni del proprietario per rogiti e lavori di ristrutturazione.



Dichiarazione di Conformità

Al termine dei lavori, il responsabile dell'impresa che ha modificato o installato l'impianto, rilascia al committente la dichiarazione di conformità. Questo documento, è composto dalla relazione dei materiali utilizzati, dalla modulistica allegata nel decreto e dagli elaborati di progetto (se dovuti).
>Nel caso in cui l' intervento modifichi un impianto esistente, il certificato è relativo alla sola parte modificata ma deve tenere conto anche della funzionalità e della sicurezza della totalità del'impianto.
La dichiarazione di conformità è un elaborato indispensabile del certificato di agibilità che va presentato allo sportello unico dell'edilizia entro 30 giorni dalla fine dei lavori. L'ufficio comunale provvede ad inviare la documentazione relativa agli impianti alla Camera di Commercio, ente responsabile dei controlli.
Il certificato di conformità degli impianti:
  • E' necessaria per allacciare nuove utenze (gas, luce, acqua)
  • E' necessaria per ottenere il certificato di agibilità
  • Non è più necessario allegarlo al rogito (ma è opportuno specificare se l'impianto è "a norma"

Dichiarazione di Rispondenza DIRI

Nel caso di il cui certificato di conformità non sia più reperibile, è possibile sostituirlo con una Dichiarazione di Rispondenza detta "DIRI" solo se gli impianti sono stati realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 37/08. La dichiarazione viene resa da un tecnico abilitato come impiantista o dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata che esercitano da almeno 5 anni. La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi utili a verificare la rispondenza dell'impianto alla normativa.

giovedì 28 novembre 2013

Chi ben comincia... lavora in sicurezza! - Il primo giorno di lavoro

Il video realizzato dall'INAIL è stato pensato per far crescere la consapevolezza del problema della sicurezza per i neo-assunti, sia per quelli che sono al primo impiego sia per coloro che hanno cambiato lavoro. Napo è uno strumento ideale per raggiungere il pubblico dei giovani, specialmente i giovani in fase di formazione o addestramento. Il film è adatto inoltre per tutti i neo-assunti, inclusi i lavoratori stranieri e quelli temporanei. 
 


Il video contiene sette episodi che presentano alcune delle tipiche situazioni che un neo-assunto può incontrare sul lavoro:
 
1 - Nel dubbio, chiedi
2 - Ascolta le istruzioni
3 - Travolto dalle informazioni
4 - Occhio agli altri
5 - Non fare l'eroe

venerdì 22 novembre 2013

Detrazioni fiscali 65% (ex 55%) Dicembre 2013 – Giugno 2014: Mappa Interattiva sulle Agevolazioni Fiscali per il Risparmio Energetico negli Edifici


Le detrazioni fiscali 55% 2012, valide fino a giugno 2013 in base alla vecchia legislazione, ma che grazie alla decisione del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2013 sono state prolungate fino al 31 dicembre 2013 (31 dicembre 2014 per grandi opere di riqualificazione energetica) diventando detrazioni fiscali 65%, sono una delle poche opportunità che abbiamo oggi per investire, ai fini del risparmio energetico nei nostri edifici, in interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.


Clicca qui per leggere il resto dell'articolo su mygreenbuildings.org

lunedì 18 novembre 2013

Impianti elettrici non a norma in 10 milioni di case

È un problema di sicurezza in quanto il 13% delle abitazioni è a rischio di incendio per motivi elettrici, il 52% degli impianti è a rischio fulminazione per componenti danneggiati e il 18% del totale non dispone di un interruttore differenziale (dati Anie-Prosiel)
Leggi tutto l'articolo su:
http://www.tecnici24.ilsole24ore.com/art/edilizia/2013-11-06/impianti-elettrici-norma-milioni-121936.php

venerdì 8 novembre 2013

L'APE è necessario anche per gli immobili destinati ad affitti brevi come ad es. le case vacanza?


La risposta è Sì.
Il nuovo Dl 63/2013, infatti non pone differenze tra locazioni ad uso turistico o meno, obbligando, affinchè non siano nulli, ad allegare l'APE a tutti i nuovi contratti di vendita e locazione. 

Sono esclusi solo alcune categorie di fabbricati ben precise:
- gli edifici di pregio storico, artistico e culturale, solo nel caso in cui, e previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del Codice dei beni culturali, implichi una alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.
- Gli edifici industriali ed artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo (ad es. serre) o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.
- edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione.
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
- gli edifici il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici (anche perchè non è necessario garantire un comfort abitativo perché non destinati alla permanenza di persone), quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attivita' religiose.


Va inoltre ricordato che l'articolo 12 del Dl 63/2013, inoltre, prevede la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro per il proprietario che in caso di nuova locazione non doti l'immobile di Ape.

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. La guida dell'Agenzia delle Entrate


L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'edizione Settembre 2013 della Guida «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico», aggiornata con le ultime novità relative all’applicabilità della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, introdotte dal recente D.L. 63/2013.

Si ricorda in particolare che il D.L. 63/2013 ha prorogato al 31/12/2013 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ed ha innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute nel periodo dal 06/06/2013 al 31/12/2013. 

Per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio è prevista una maggiore durata dell’agevolazione, fino al 30/06/2014. Dal 01/01/2014 (per i condomini dal 01/07/2014) l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie. 

Sicurezza - Obbligo utilizzo Dispositivi di Protezione Individuale


Ai fini della sicurezza del lavoro il lavoratore ha il dovere di rendere la prestazione lavorativa con le modalità e nel rispetto delle disposizioni organizzative impartite dal datore di lavoro, compreso l’obbligo di utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali). 

Conseguentemente il lavoratore dipendente che si rifiuta, in più riprese, di ritirare i DPI, può essere legittimamente licenziato. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 18615 del 05/08/2013.

La vicenda ha riguardato un lavoratore che si era più volte rifiutato di ricevere i dispositivi. Inoltre, benché avesse avuto ben due sanzioni disciplinari, il dipendente aveva ulteriormente rifiutato di svolgere i compiti di servizio che gli imponevano il ritiro dei DPI.

A questo punto il datore di lavoro gli ha inibito l’accesso sul luogo di lavoro, per violazione dei doveri a lui posti dalla normativa di sicurezza, dal codice disciplinare e dal rapporto di lavoro, e, valutato come gravemente inadempiente il comportamento complessivo del dipendente, procedeva al conseguente licenziamento. 

Pertanto i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso avverso il provvedimento di licenziamento presentato dal lavoratore rilevando che rientra nei poteri del datore di lavoro inibire la prestazione lavorativa al dipendente qualora la stessa non avvenga in condizioni di sicurezza in quanto potrebbe avere risvolti pregiudizievoli per l’integrità fisica dello stesso. 


Fonte www.legislazionetecnica.it