venerdì 18 aprile 2014

Quali sono i documenti che l'impresa è tenuta a consegnare al committente?

Il 27 marzo 2014 la Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro ha dato risposta a tecnici, imprese e datori di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro (vedi art. Sicurezza sui luoghi di lavoro e testo unico sulla sicurezza, ecco i chiarimenti del Ministero ai nuovi Interpelli).

In particolare, l'Interpello n. 3, posto dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), si sofferma sul tema della valutazione dell'idoneità tecnico professionale, circa la documentazione che il committente può richiedere all'impresa appaltatrice.

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), viene chiesto quali dei seguenti documenti l' impresa appaltatrice è obbligata a fornire al committente:
  • copia del modello LAV
  • consenso all'utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore
  • copia del DUVRI della ditta appaltatrice
  • dichiarazione che i dipendenti dell'impresa sono in possesso del certificato di idoneità
  • autocertificazione di idoneità tecnico professionale
La Commissione (Interpello n. 3/2014) ha chiarito che l'acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIA e l'autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale sono documenti sufficienti a comprovare l'idoneità dell'impresa appaltatrice, in base all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Inoltre, viene precisato che il committente non può richiedere copia del DUVRI alla ditta appaltatrice , in quanto la redazione del documento, laddove previsto, è un obbligo del committente che può richiedere documenti e informazioni finalizzate all'elaborazione del DUVRI.


Fonte ACCA

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