venerdì 30 maggio 2014

RISPARMIO ENERGETICO IN CAMPO DOMESTICO: SISTEMI IBRIDI

Il bisogno sempre crescente di risparmiare nei consumi di riscaldamento negli edifici civili, e la necessità di utilizzare energia da fonti rinnovabili, ha spinto il legislatore a indirizzare verso soluzioni tecniche che possano raggiungere tale obbiettivo. Purtroppo non sempre è possibile riqualificare interamente l’immobile e sempre più spesso si è costretti a ottimizzare l’impianto termico rispettando la sempre più stringente normativa. Per questo le pompe da calore sono diventate in tempi recenti uno dei modi più efficaci che consentono lo sfruttamento dell' energia rinnovabile. E integrare una pompa di calore ad aria, una caldaia e in taluni casi anche un impianto fotovoltaico in unico sistema può portare a drastiche riduzioni dei consumi di energia primaria a tutto vantaggio dell’utilizzatore finale. Un sistema di controllo in grado di governare le due tecnologie, differenzia soluzioni realmente IBRIDE da sistemi BIVALENTI.

Fonte Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 


venerdì 16 maggio 2014

Detrazioni fiscali per condizionatori: ecco come fare per ottenerle

L’estate è alle porte e tra pochi giorni presumibilmente avremo a che fare con i primi caldi stagionali: ma le detrazioni e le agevolazioni sono possibili anche per l’acquisto ed installazione in casa di un nuovo condizionatore? Secondo la Guida della Agenzia delle Entrate alle agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie la risposta al quesito deve essere senz’altro positiva.

Il condizionatore infatti può accedere alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie qualora si configuri come manufatto a pompa di calore: quindi a condizione che non sia utilizzabile solo per il raffreddamento dell’ambiente, ma anche per il riscaldamento dato che le opere finalizzate al risparmio energetico possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie. Proprio ciò che avviene quando si colloca un condizionatore all’interno di un immobile.

Ma come bisogna fare per ottenere le agevolazioni sull’acquisto ed installazione di un condizionatore?

- in primo luogo il pagamento va effettuato attraverso bonifico parlante;

- è poi necessario farsi rilasciare dall’installatore una dichiarazione di conformità dell’impianto in un’ottica di conseguimento di risparmio energetico (da conservare qualora vi siano controlli o richieste di chiarimento da parte del fisco).

Va detto che sulla questione condizionatori, a determinate condizioni, è possibile accedere (ovviamente in via alternativa) all’Ecobonus 65%: ciò avviene, però, solo a patto che il condizionatore sostituisca integralmente o parzialmente l’impianto di riscaldamento preesistente: il bonus è applicabile su edifici residenziali oltre che su uffici, capannoni o negozi posseduti anche da società od imprese.
Per quello che riguarda il rilievo dell’importo dell’IVA sull’acquisto ed installazione di condizionatori va anticipato che tali apparecchiature sono inserite all’interno del novero dei “beni significativi”: pertanto sulle spese di installazione del condizionatore e sull’acquisto di materiali diversi e connessi si paga l’IVA agevolata al 10%, mentre sull’acquisto del bene l’agevolazione si applica solo fino a concorrenza della somma del valore di manodopera e di quello relativo agli altri materiali connessi utilizzati.




Tratto da http://www.ediltecnico.it

giovedì 8 maggio 2014

IL "DUVRI" E IL DECRETO DEL fARE

L’effettiva applicabilità delle semplificazioni in materia di sicurezza nei contratti, a 90 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 98/2013.

Per quanto concerne il documento Unico di valutazione dei rischi da Interferenza (dUvrI), necessario quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese, le semplificazioni del decreto del Fare prevedono che, nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro possa, in alternativa alla predisposizione del dUvrI, nominare un proprio Incaricato a Sovraintendere la cooperazione
e il coordinamento con altre imprese (IScc, o Sovraintendente alla cooperazione e coordinamento - Scc). Quest’ultimo dovrà essere in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro. In questo caso la misura ha l’obiettivo di spostare l’attenzione dall’adempimento formale (la redazione di un documento) a quello sostanziale, attraverso l’individuazione di una figura qualificata che conosca e sia presente sul luogo di lavoro
e che sia in grado di intervenire più efficacemente per evitare i rischi da interferenze. Il raggiungimento di questo obiettivo passa necessariamente attraverso un criterio di classificazione che consenta di attribuire il livello “basso rischio” alle attività:
• del datore di lavoro committente (ambiente di lavoro in cui si svolge l’appalto)
• della impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi (attività lavorativa specifica oggetto dell’appalto).

In termini pratici, per rientrare nel campo di applicazione dell’art. 26 comma 3 del d. lgs. 81/2008 e quindi potersi avvalere della “semplificazione dUvrI”, sia l’attività del datore di lavoro committente sia l’attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, dovrebbero potersi individuare all’interno del seguente ambito:
1. rientrare nell’elenco delle aziende/attività a basso rischio individuate nell’Allegato 2 dell’Accordo
Stato regioni del 21.12.2011;
2. rientrare tra le aziende di cui al p.to 9.4 dell’Allegato IX del dM 10 marzo 1998;
3. essere classificata come azienda di gruppo B o c, con indice infortunistico di inabilità permanente inferiore a 4;
4. non essere un’azienda che svolge attività che comportino malattie professionali con obbligo di denuncia.
A seguito di ciò il datore di lavoro dell’aziendaa basso rischio potrà nominare un proprio Incaricato a sovraintendere la cooperazione e il coordinamento con altre imprese, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro.
Anche in merito a quest’ultimo aspetto il decreto del Fare non fornisce indicazioni su tempi, contenuti
e criteri di formazione per concretizzare i requisiti richiesti all’Incaricato.
Coerentemente con l’approccio proposto per l’individuazione del criterio di classificazione che consenta di attribuire alle attività il livello di “basso rischio” per la formazione dell’Incaricato, si potrebbe fare riferimento a quanto indicato nell’Accordo Stato regioni del 21.12.2011 per la formazione del preposto, considerando
le equivalenze che potrebbero individuarsi tra i due ruoli.
In conclusione, tutte le suddette considerazioni devono intendersi come delle ipotesi di carattere tecnico, in quanto per un’effettiva applicazione dei criteri di classificazione e formazione degli addetti, si dovrà attendere l’emanazione di uno specifico decreto del Ministero del lavoro (art. 29 comma 6 ter del d. lgs. 81 come modificato dal decreto del Fare), prima del quale, per i datori di lavoro, non sarà possibile avvalersi delle semplificazioni in materia di “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”.

Tratto da rivista.ording.roma.it