giovedì 8 maggio 2014

IL "DUVRI" E IL DECRETO DEL fARE

L’effettiva applicabilità delle semplificazioni in materia di sicurezza nei contratti, a 90 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 98/2013.

Per quanto concerne il documento Unico di valutazione dei rischi da Interferenza (dUvrI), necessario quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese, le semplificazioni del decreto del Fare prevedono che, nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro possa, in alternativa alla predisposizione del dUvrI, nominare un proprio Incaricato a Sovraintendere la cooperazione
e il coordinamento con altre imprese (IScc, o Sovraintendente alla cooperazione e coordinamento - Scc). Quest’ultimo dovrà essere in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro. In questo caso la misura ha l’obiettivo di spostare l’attenzione dall’adempimento formale (la redazione di un documento) a quello sostanziale, attraverso l’individuazione di una figura qualificata che conosca e sia presente sul luogo di lavoro
e che sia in grado di intervenire più efficacemente per evitare i rischi da interferenze. Il raggiungimento di questo obiettivo passa necessariamente attraverso un criterio di classificazione che consenta di attribuire il livello “basso rischio” alle attività:
• del datore di lavoro committente (ambiente di lavoro in cui si svolge l’appalto)
• della impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi (attività lavorativa specifica oggetto dell’appalto).

In termini pratici, per rientrare nel campo di applicazione dell’art. 26 comma 3 del d. lgs. 81/2008 e quindi potersi avvalere della “semplificazione dUvrI”, sia l’attività del datore di lavoro committente sia l’attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, dovrebbero potersi individuare all’interno del seguente ambito:
1. rientrare nell’elenco delle aziende/attività a basso rischio individuate nell’Allegato 2 dell’Accordo
Stato regioni del 21.12.2011;
2. rientrare tra le aziende di cui al p.to 9.4 dell’Allegato IX del dM 10 marzo 1998;
3. essere classificata come azienda di gruppo B o c, con indice infortunistico di inabilità permanente inferiore a 4;
4. non essere un’azienda che svolge attività che comportino malattie professionali con obbligo di denuncia.
A seguito di ciò il datore di lavoro dell’aziendaa basso rischio potrà nominare un proprio Incaricato a sovraintendere la cooperazione e il coordinamento con altre imprese, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro.
Anche in merito a quest’ultimo aspetto il decreto del Fare non fornisce indicazioni su tempi, contenuti
e criteri di formazione per concretizzare i requisiti richiesti all’Incaricato.
Coerentemente con l’approccio proposto per l’individuazione del criterio di classificazione che consenta di attribuire alle attività il livello di “basso rischio” per la formazione dell’Incaricato, si potrebbe fare riferimento a quanto indicato nell’Accordo Stato regioni del 21.12.2011 per la formazione del preposto, considerando
le equivalenze che potrebbero individuarsi tra i due ruoli.
In conclusione, tutte le suddette considerazioni devono intendersi come delle ipotesi di carattere tecnico, in quanto per un’effettiva applicazione dei criteri di classificazione e formazione degli addetti, si dovrà attendere l’emanazione di uno specifico decreto del Ministero del lavoro (art. 29 comma 6 ter del d. lgs. 81 come modificato dal decreto del Fare), prima del quale, per i datori di lavoro, non sarà possibile avvalersi delle semplificazioni in materia di “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”.

Tratto da rivista.ording.roma.it

Nessun commento :

Posta un commento