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sabato 4 aprile 2015

Sicurezza cantieri, la guida pratica per il lavoratore autonomo


I lavoratori autonomi sono esposti agli stessi pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti, ma il rischio di infortuni con lesioni invalidanti o mortali è doppio rispetto a tutte le altre categorie di lavoratori.

Il testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) all’art.21 prevede che anche i lavoratori autonomi, al fine di operare in sicurezza, rispettino precisi obblighi normativi, come ad esempio utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e munirsi di dispositivi di protezione individuali e di tessera di riconoscimento (con l’indicazione del committente).
Al riguardo segnaliamo la guida Inail “Lavoratori autonomi” contenente indicazioni sulla sicurezza dei lavoratori autonomi in edilizia.

Il documento effettua l’analisi dei 4 principali rischi a cui sono esposti i lavoratori autonomi durante la loro attività lavorativa:
  • rischio elettrico
  • rischio di caduta dall’alto
  • rischio seppellimento
  • rischio legato all’uso non corretto delle attrezzature

Vengono fornite le indicazioni su cosa fare e cosa non fare nelle attività lavorative in cantiere, con le definizioni di lavoratore autonomo, subordinato ed impresa individuale.

Infine, sono riportati tutti i casi di autonomia che risultano regolari e le sanzioni previste per l’utilizzo improprio dei lavoratori autonomi da parte dell’impresa.

Clicca qui per scaricare la guida Inail sulla sicurezza dei lavoratori autonomi in cantiere



sabato 7 marzo 2015

Sicurezza sul lavoro, quali sono i rischi di natura elettrica e come prevenirli


Il rischio elettrico deriva dagli effetti dannosi che la corrente elettrica può provocare sull’uomo in modo diretto (quando il corpo umano è attraversato da corrente) o indiretto (es. incendio dovuto a causa elettrica).
Tale rischio è tra le principali cause di infortunio o danno per la salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di tutelare i lavoratori da eventuali rischi di natura elettrica, proponiamo l’opuscolo dell’ASL Frosinone che fornisce utili informazioni sui rischi di natura elettrica presenti negli ambienti di lavoro, i danni e le adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare.
Gli argomenti trattati sono:
  • infortuni da elettrocuzione
  • pericolosità della corrente elettrica
  • pericolosità della differenza di potenziale
  • indicazione per il primo soccorso
  • rischi di natura elettrica
  • valutazione dei rischi
  • misure di prevenzione e protezione
  • buone pratiche comportamentali
  • obblighi previsti nel D.Lgs. 81/08
Clicca qui per scaricare l’opuscolo sui rischi di natura elettrica, ASL Frosinone

lunedì 15 dicembre 2014

Come lavorare in sicurezza sulle linee elettriche? Ecco il vademecum SUVA con le 7 regole vitali

Parliamo ancora di sicurezza sui luoghi di lavoro, proponendo un nuovo vademecum del SUVA sui rischi presenti nelle attività lavorative relative alle linee elettriche.


La pubblicazione contiene le 7 regole vitali per chi lavora a contatto con le linee elettriche ordinarie, ossia:

  1. iniziare a lavorare solo dopo aver avuto una conoscenza chiara e precisa del lavoro da svolgere
  2. non lavorare mai da soli sulle linee elettriche
  3. verificare la stabilità dei piloni di legno prima di salire
  4. proteggersi opportunamente dalle cadute
  5. lavorare solo se è presente la messa a terra
  6. utilizzare attrezzature potenzialmente pericolose solo se si possiede l’opportuna formazione in merito
  7. predisporre tutto quanto è necessario per soccorrere immediatamente le vittime di un infortunio
Per ciascuna delle 7 regole di sicurezza vengono fornite al lavoratore e al datore di lavoro utili indicazioni da seguire e pratici consigli; viene inoltre fornita un'apposita scheda di registro delle istruzioni con cui si attestano i controlli effettuati.

Clicca qui per scaricare il vademecum SUVA per i lavori sulle linee elettriche

giovedì 8 maggio 2014

IL "DUVRI" E IL DECRETO DEL fARE

L’effettiva applicabilità delle semplificazioni in materia di sicurezza nei contratti, a 90 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 98/2013.

Per quanto concerne il documento Unico di valutazione dei rischi da Interferenza (dUvrI), necessario quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese, le semplificazioni del decreto del Fare prevedono che, nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro possa, in alternativa alla predisposizione del dUvrI, nominare un proprio Incaricato a Sovraintendere la cooperazione
e il coordinamento con altre imprese (IScc, o Sovraintendente alla cooperazione e coordinamento - Scc). Quest’ultimo dovrà essere in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro. In questo caso la misura ha l’obiettivo di spostare l’attenzione dall’adempimento formale (la redazione di un documento) a quello sostanziale, attraverso l’individuazione di una figura qualificata che conosca e sia presente sul luogo di lavoro
e che sia in grado di intervenire più efficacemente per evitare i rischi da interferenze. Il raggiungimento di questo obiettivo passa necessariamente attraverso un criterio di classificazione che consenta di attribuire il livello “basso rischio” alle attività:
• del datore di lavoro committente (ambiente di lavoro in cui si svolge l’appalto)
• della impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi (attività lavorativa specifica oggetto dell’appalto).

In termini pratici, per rientrare nel campo di applicazione dell’art. 26 comma 3 del d. lgs. 81/2008 e quindi potersi avvalere della “semplificazione dUvrI”, sia l’attività del datore di lavoro committente sia l’attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, dovrebbero potersi individuare all’interno del seguente ambito:
1. rientrare nell’elenco delle aziende/attività a basso rischio individuate nell’Allegato 2 dell’Accordo
Stato regioni del 21.12.2011;
2. rientrare tra le aziende di cui al p.to 9.4 dell’Allegato IX del dM 10 marzo 1998;
3. essere classificata come azienda di gruppo B o c, con indice infortunistico di inabilità permanente inferiore a 4;
4. non essere un’azienda che svolge attività che comportino malattie professionali con obbligo di denuncia.
A seguito di ciò il datore di lavoro dell’aziendaa basso rischio potrà nominare un proprio Incaricato a sovraintendere la cooperazione e il coordinamento con altre imprese, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro.
Anche in merito a quest’ultimo aspetto il decreto del Fare non fornisce indicazioni su tempi, contenuti
e criteri di formazione per concretizzare i requisiti richiesti all’Incaricato.
Coerentemente con l’approccio proposto per l’individuazione del criterio di classificazione che consenta di attribuire alle attività il livello di “basso rischio” per la formazione dell’Incaricato, si potrebbe fare riferimento a quanto indicato nell’Accordo Stato regioni del 21.12.2011 per la formazione del preposto, considerando
le equivalenze che potrebbero individuarsi tra i due ruoli.
In conclusione, tutte le suddette considerazioni devono intendersi come delle ipotesi di carattere tecnico, in quanto per un’effettiva applicazione dei criteri di classificazione e formazione degli addetti, si dovrà attendere l’emanazione di uno specifico decreto del Ministero del lavoro (art. 29 comma 6 ter del d. lgs. 81 come modificato dal decreto del Fare), prima del quale, per i datori di lavoro, non sarà possibile avvalersi delle semplificazioni in materia di “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”.

Tratto da rivista.ording.roma.it

venerdì 18 aprile 2014

Quali sono i documenti che l'impresa è tenuta a consegnare al committente?

Il 27 marzo 2014 la Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro ha dato risposta a tecnici, imprese e datori di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro (vedi art. Sicurezza sui luoghi di lavoro e testo unico sulla sicurezza, ecco i chiarimenti del Ministero ai nuovi Interpelli).

In particolare, l'Interpello n. 3, posto dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), si sofferma sul tema della valutazione dell'idoneità tecnico professionale, circa la documentazione che il committente può richiedere all'impresa appaltatrice.

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), viene chiesto quali dei seguenti documenti l' impresa appaltatrice è obbligata a fornire al committente:
  • copia del modello LAV
  • consenso all'utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore
  • copia del DUVRI della ditta appaltatrice
  • dichiarazione che i dipendenti dell'impresa sono in possesso del certificato di idoneità
  • autocertificazione di idoneità tecnico professionale
La Commissione (Interpello n. 3/2014) ha chiarito che l'acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIA e l'autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale sono documenti sufficienti a comprovare l'idoneità dell'impresa appaltatrice, in base all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Inoltre, viene precisato che il committente non può richiedere copia del DUVRI alla ditta appaltatrice , in quanto la redazione del documento, laddove previsto, è un obbligo del committente che può richiedere documenti e informazioni finalizzate all'elaborazione del DUVRI.


Fonte ACCA

giovedì 17 aprile 2014

Come prevenire i rischi legati all’uso del videoterminale. L'opuscolo del SUVA

I lavoratori che utilizzano abitualmente il videoterminale possono essere esposti a disturbi che interessano l’apparato muscolo-scheletrico, comportando un abbassamento della vista e un affaticamento mentale.
Osservando alcune semplici regole è possibile prevenire molti disturbi.
Al fine di rendere la postazione di lavoro confortevole e prevenire i rischi per chi lavora al videoterminale, il SUVA svizzero ha pubblicato l’opuscolo “Nove consigli per lavorare comodi”, in cui fornisce i rimedi per lavorare in tutta comodità:
  • Evitare riflessi e abbagliamenti
  • Regolare la sedia
  • Regolare l’altezza del tavolo
  • Posizionare schermo, tastiera, documenti
  • Regolare l’altezza dello schermo
  • Mantenere la distanza
  • Indossare occhiali per PC
  • Fare movimento e pause regolari
  • Lavorare comodi con il notebook
Il documento è utilizzabile dai lavoratori per operare in tutta sicurezza e dai datori di lavoro per formare e informare correttamente il personale e sistemare adeguatamente le postazioni di lavoro.

Scarica qui l'opuscolo del SUVI 

sabato 15 marzo 2014

Il datore di lavoro è sempre responsabile degli infortuni sui luoghi di lavoro?

Con la Sentenza n. 2455/2014 della Cassazione, in materia di infortuni sui luoghi di lavoro ed eventuali responsabilità del datore di lavoro, relativa all'infortunio di un dipendente precipitato durante il montaggio di un ponteggio per non aver utilizzato i dispositivi di protezione individuale fornitogli, seppur non idonei alle lavorazioni svolte, il datore di lavoro è ritenuto responsabile dell' accaduto in quanto ha l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza e di vigilare sulla effettiva applicazione delle stesse, al fine di evitare che i dipendenti operino senza le precauzioni necessarie a garantire la loro sicurezza.

In definitiva, il datore di lavoro che non sia in grado di dimostrare di aver ottemperato ai predetti obblighi è comunque responsabile degli eventuali infortuni dei propri dipendenti.

fonte acca.it

Per visualizzare la sentenza clicca qui
http://download.acca.it/Download/BibLus-net/Sicurezza/Sentenza_responsabilita_datore_2455_2014.pdf




sabato 15 febbraio 2014

Sicurezza sui luoghi di lavoro, sconto dell’Inail per le aziende virtuose

L'Inail premia con uno sconto, denominato "oscillazione per prevenzione" (OT24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

In particolare, l'”oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail. La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

    30% fino a 10 lavoratori/anno
    23% da 11 a 50 lavoratori/anno
    18% da 51 a100 lavoratori/anno
    15% da 101 a200 lavoratori/anno
    12% da 201 a 500 lavoratori/anno
    7% superati i 500 lavoratori/anno

Alla domanda possono accedere tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativadeve e essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online, entro il 28 febbraio 2014.



giovedì 28 novembre 2013

Chi ben comincia... lavora in sicurezza! - Il primo giorno di lavoro

Il video realizzato dall'INAIL è stato pensato per far crescere la consapevolezza del problema della sicurezza per i neo-assunti, sia per quelli che sono al primo impiego sia per coloro che hanno cambiato lavoro. Napo è uno strumento ideale per raggiungere il pubblico dei giovani, specialmente i giovani in fase di formazione o addestramento. Il film è adatto inoltre per tutti i neo-assunti, inclusi i lavoratori stranieri e quelli temporanei. 
 


Il video contiene sette episodi che presentano alcune delle tipiche situazioni che un neo-assunto può incontrare sul lavoro:
 
1 - Nel dubbio, chiedi
2 - Ascolta le istruzioni
3 - Travolto dalle informazioni
4 - Occhio agli altri
5 - Non fare l'eroe

venerdì 8 novembre 2013

Sicurezza - Obbligo utilizzo Dispositivi di Protezione Individuale


Ai fini della sicurezza del lavoro il lavoratore ha il dovere di rendere la prestazione lavorativa con le modalità e nel rispetto delle disposizioni organizzative impartite dal datore di lavoro, compreso l’obbligo di utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali). 

Conseguentemente il lavoratore dipendente che si rifiuta, in più riprese, di ritirare i DPI, può essere legittimamente licenziato. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 18615 del 05/08/2013.

La vicenda ha riguardato un lavoratore che si era più volte rifiutato di ricevere i dispositivi. Inoltre, benché avesse avuto ben due sanzioni disciplinari, il dipendente aveva ulteriormente rifiutato di svolgere i compiti di servizio che gli imponevano il ritiro dei DPI.

A questo punto il datore di lavoro gli ha inibito l’accesso sul luogo di lavoro, per violazione dei doveri a lui posti dalla normativa di sicurezza, dal codice disciplinare e dal rapporto di lavoro, e, valutato come gravemente inadempiente il comportamento complessivo del dipendente, procedeva al conseguente licenziamento. 

Pertanto i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso avverso il provvedimento di licenziamento presentato dal lavoratore rilevando che rientra nei poteri del datore di lavoro inibire la prestazione lavorativa al dipendente qualora la stessa non avvenga in condizioni di sicurezza in quanto potrebbe avere risvolti pregiudizievoli per l’integrità fisica dello stesso. 


Fonte www.legislazionetecnica.it