Controlli
e detrazioni fiscali: il meccanismo della ripartizione in 10 anni delle
detrazioni per ristrutturazioni non può allungare i tempi entro cui
l’Agenzia delle Entrate può svolgere i controlli
La detrazione Irpef relativa alle spese di ristrutturazione ripartita in 10 anni non legittima l’estensione temporale del potere accertativo dell’Agenzia delle Entrate.
Lo ha chiarito la Ctr (Commissione tributaria regionale) Lombardia con la Sentenza n. 2597/49/2015 .
Nel caso in esame, un
contribuente aveva impugnato una cartella emessa nel 2012, con la quale
l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la quota (bonus detrazione
fiscale 50%) relativa a spese portate in dichiarazione nel 2007. Aveva,
pertanto, proceduto alla richiesta della maggiore Irpef da parte del
contribuente.
Il contribuente impugnava la decisione delle Entrate, dal momento che le spese erano state pagate con bonifico negli anni 2002 e 2003 e quindi erano scaduti i termini per i controlli.
La sentenza di primo grado aveva già dato ragione al contribuente.
Dopo l’appello
dell’Agenzia delle Entrate, la Ctr Lombardia conferma quanto già
espresso in precedenza, respingendo l’appello e ritenendo esaurito il
potere di controllo da parte dell’ufficio.
Secondo la Ctr, dato
che le opere erano state eseguite negli anni 2002 e 2003 (e che le
dichiarazioni relative a tali periodi erano state presentate
rispettivamente nel 2003 e 2004), il fisco avrebbe potuto disconoscere il beneficio della detrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2007, con riferimento alle spese sostenute nel 2002, e fino al 31 dicembre 2008, in relazione alle spese sostenute nel 2003.
Invece, l’ufficio ha
notificato l’atto al contribuente nel 2012, e quindi ben oltre i
suddetti termini decadenziali, in violazione sia dell’articolo 43, comma
1, DPR 600/1973, in materia di controlli sostanziali e accertamento,
sia dell’articolo 25, comma 1, lettera b) del DPR 602/1973 sui controlli
formali.
Secondo i giudici
regionali, inoltre, non ha alcuna rilevanza il fatto che il contribuente
abbia portato in detrazione una quota di tali spese nel periodo
d’imposta 2007.
Tale fatto, non può legittimare l’estensione temporale del potere di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, secondo i giudici, l’impostazione delle Entrate genererebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti con più di 75 o 80 anni che hanno, in passato, rateizzato le spese in cinque o tre anni (prima che il decreto 201/2011 Salva-Italia uniformasse la rateazione in 10 per tutte le spese sostenute dal 2012).
La sentenza riguarda esplicitamente la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (36-50%), ma
si può ritenere che le stesse conclusioni valgano anche per quella del
55-65% per la riqualificazione energetica degli edifici.