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mercoledì 15 luglio 2015

Detrazioni fiscali, entro quanto tempo possono avvenire i controlli da parte del fisco?

Controlli e detrazioni fiscali: il meccanismo della ripartizione in 10 anni delle detrazioni per ristrutturazioni non può allungare i tempi entro cui l’Agenzia delle Entrate può svolgere i controlli
La detrazione Irpef relativa alle spese di ristrutturazione ripartita in 10 anni non legittima l’estensione temporale del potere accertativo dell’Agenzia delle Entrate.
Lo ha chiarito la Ctr (Commissione tributaria regionale) Lombardia con la Sentenza n. 2597/49/2015 .
Nel caso in esame, un contribuente aveva impugnato una cartella emessa nel 2012, con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la quota (bonus detrazione fiscale 50%)  relativa a spese portate in dichiarazione nel 2007. Aveva, pertanto, proceduto alla richiesta della maggiore Irpef da parte del contribuente.
Il contribuente impugnava la decisione delle Entrate, dal momento che le spese erano state pagate con bonifico negli anni 2002 e 2003 e quindi erano scaduti i termini per i controlli.
La sentenza di primo grado aveva già dato ragione al contribuente.
Dopo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Ctr Lombardia conferma quanto già espresso in precedenza, respingendo l’appello e ritenendo esaurito il potere di controllo da parte dell’ufficio.
Secondo la Ctr, dato che le opere erano state eseguite negli anni 2002 e 2003 (e che le dichiarazioni relative a tali periodi erano state presentate rispettivamente nel 2003 e 2004), il fisco avrebbe potuto disconoscere il beneficio della detrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2007, con riferimento alle spese sostenute nel 2002, e fino al 31 dicembre 2008, in relazione alle spese sostenute nel 2003.
Invece, l’ufficio ha notificato l’atto al contribuente nel 2012, e quindi ben oltre i suddetti termini decadenziali, in violazione sia dell’articolo 43, comma 1, DPR 600/1973, in materia di controlli sostanziali e accertamento, sia dell’articolo 25, comma 1, lettera b) del DPR 602/1973 sui controlli formali.
Secondo i giudici regionali, inoltre, non ha alcuna rilevanza il fatto che il contribuente abbia portato in detrazione una quota di tali spese nel periodo d’imposta 2007.
Tale fatto, non può legittimare l’estensione temporale del potere di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, secondo i giudici, l’impostazione delle Entrate genererebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti con più di 75 o 80 anni che hanno, in passato, rateizzato le spese in cinque o tre anni (prima che il decreto 201/2011 Salva-Italia uniformasse la rateazione in 10 per tutte le spese sostenute dal 2012).
La sentenza riguarda esplicitamente la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (36-50%), ma si può ritenere che le stesse conclusioni valgano anche per quella del 55-65% per la riqualificazione energetica degli edifici.

venerdì 6 febbraio 2015

Si può installare una canna fumaria sulla facciata del condominio senza l'OK degli altri condomini?

L'installazione di una canna fumaria sulla facciata di un edificio condominiale, in corrispondenza delle proprietà di altri condomini, può avvenire anche senza l'assenso degli altri proprietari, a condizione che venga salvaguardato il decoro dell'immobile stesso.

Questo quanto affermato dal TAR Lombardia, con Sentenza 1308/2014, in seguito al ricorso presentato dall'interessato.
Nel caso esaminato, il Comune aveva negato il permesso di costruire relativo alla richiesta di installazione di una canna fumaria esterna collocata sulla facciata condominiale, basandosi sul diniego di altri due condomini che non avevano fornito il loro consenso onde evitare di compromettere il decoro e l'armonia dell'edificio in questione.
Ai sensi dell'art. 1002 c.c. comma 1, come ricordato dai Giudici amministrativi, "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto".

Pertanto se si rispetta il decoro dell'edificio non occorre l'assenso degli altri condomini.
In conclusione, il Tar ha annullato il provvedimento di diniego, chiarendo che nel rilascio del permesso di costruire il Comune deve salvaguardare gli interessi dei terzi, ma non può vincolare le proprie decisioni sul loro parere perché deve sempre valutare le caratteristiche tecniche dell'intervento da realizzare.

http://www.acca.it/BibLus-net/Open.asp?codice=4835&Id=3414&call=SentenzaTAR_1308_2014_canna_fumaria&oggetto=407

lunedì 1 dicembre 2014

Sblocca Italia: ecco la tabella con le novità per l’edilizia in vigore








Piccola rivoluzione nella disciplina dei titoli abilitativi in edilizia: lo Sblocca Italia, approvato nelle scorse settimane in Parlamento.
I volti che cambiano sono quelli relativi agli interventi che si trovano al confine tra SCIA e DIA: è infatti diminuito il numero di interventi realizzabili mediante la DIA (ovvero la dichiarazione di inizio attività) e si è contemporaneamente ampliata a dismisura la lista di quelli per i quali è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Ma quali sono nello specifico gli interventi che sono ora eseguibili mediante SCIA (e non più attraverso DIA)?
1. Tutti gli interventi non classificati tra le attività di edilizia libera;
2. Gli interventi per i quali non è richiesto il permesso di costruire, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica ed edilizia vigente.
Ovviamente, in tale caso quella che non deve essere modificata è la volumetria complessiva degli edifici, oltre ovviamente alla destinazione d’uso. In tale direzione possono rientrare nel regime agevole della manutenzione straordinaria anche le opere necessarie per ottenere più unità immobiliari da un edificio, o in via contraria, quelle relative all’accorpamento.

Nella tabella si propone una sintesi delle principali novità che lo Sbocca Italia approvato apporta alla disciplina dell’edilizia privata e dell’urbanistica.