Ecco le novità del decreto per quanto riguarda l'edilizia:
ART. 17: FRAZIONAMENTI E
ACCORPAMENTI CON LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (CIL). Tra le
semplificazioni edilizie previste nel provvedimento, la possibilità
di frazionare un'unità immobiliare in più unità immobiliari, o al contrario di
accorpare più unità immobiliari, con una semplice comunicazione al Comune
e non più con il permesso di costruire. In precedenza questa
operazione era classificata come “ristrutturazione edilizia” e
bisognava ottenere il permesso di costruire (90/150 giorni) e
pagare il “contributo di costruzione”. Con la nuova norma,
invece, questa operazione viene classificata come “manutenzione
straordinaria” e può essere fatta con una semplice “comunicazione
di inizio lavori” (CIL), non necessita del permesso di costruire e
i contributi da versare sono solo quelli per gli oneri di
urbanizzazione. Vengono quindi drasticamente accorciati i tempi e i
costi. La norma vale anche per i negozi.
LAVORI SENZA INTERVENTI
SULLE PARTI STRUTTURALI. Semplificazioni vengono introdotte anche
per i lavori nell'unità immobiliare senza interventi sulle parti strutturali, ossia
lavori che cambiano le superfici interne ma non la volumetria
complessiva dell'edificio. In
precedenza per questi lavori era necessaria la presentazione della
CIL + i dati identificativi dell’impresa che esegue i lavori +
relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato + progetto della
ristrutturazione + presentazione degli atti di aggiornamento
catastale a carico del cittadino. Con la nuova norma è sufficiente
la presentazione della CIL + la dichiarazione di un tecnico abilitato
che non si interviene sulle parti strutturali. La comunicazione è
valida anche ai fini catastali e viene inoltrata dal Comune
all’Agenzia del territorio. Dunque meno documenti (non serve il
progetto) e meno costi per il cittadino (non si pagano più gli oneri
di accatastamento). La stessa procedura vale anche per la
manutenzione straordinaria dei fabbricati di un’impresa
(capannoni).
PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA.
Novità anche per quanto riguarda il permesso di costruire in deroga
agli strumenti urbanistici, che ora viene rilasciato per interventi
di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica
attuati anche in aree industriali dismesse, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio
e delle altre normative di settore. È ammessa la richiesta di
permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso,
previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta
l’interesse pubblico. I termini dell’istruttoria sono raddoppiati
nei soli casi di progetti particolarmente complessi.
Prima, invece, il permesso di costruire
in deroga agli strumenti urbanistici veniva rilasciato esclusivamente
per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, previa
deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre
normative di settore. La deroga poteva riguardare esclusivamente i
limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i
fabbricati; e i termini dell’istruttoria erano raddoppiati per i
comuni con più di 100.000 abitanti nonché per i progetti
particolarmente complessi.
Tratto da Casa&Clima.com
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