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mercoledì 19 aprile 2017

Classificazione rischio sismico

Classificazione rischio sismico e Sismabonus


Il rischio sismico è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno atteso a seguito di un possibile evento sismico.
Il rischio sismico dipende da un’interazione di fattori ed è funzione di:
  1. pericolosità
  2. vulnerabilità
  3. esposizione
In particolare è valida la relazione:
rischio sismico = pericolosità · vulnerabilità · esposizione
ove:
  • la pericolosità è la probabilità che si verifichi un sisma (terremoto atteso); è legato alla zona sismica in cui si trova l’edificio
  • la vulnerabilità consiste nella valutazione delle conseguenze del sisma; è legata alla capacità dell’edificio di resistere al sisma
  • l’esposizione è la valutazione socio/economica delle conseguenze; è legata ai contesti delle comunità

Metodi per la determinazione della classe di rischio sismico

Le classi di rischio sismico sono le seguenti:
  1. classe A+ (minor rischio)
  2. classe A
  3. classe B
  4.  classe C
  5. classe D
  6. classe E
  7. classe F
  8. classe G (maggior rischio)
Le linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici, approvate con decreto ministeriale MIT n. 58 del 28 febbraio 2017, definiscono 2 metodologie per la classificazione del rischio sismico:
  • metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi struttura
  • metodo semplificato, applicabile sono in alcuni casi

Sismabonus

A seguito dell’attestazione del tecnico del passaggio di una classe di rischio sismico mediante interventi locali, è possibile beneficiare del sismabonus, ossia ottenere una detrazione fiscale pari al 70% delle spese sostenute, da detrarre in 5 rate annuali di importo costante.
Il professionista dovrà asseverare il passaggio di una classe utilizzando l’apposito modello di asseverazione da consegnare allo sportello unico e al committente.


Sismabonus e detrazione del 50, 70 e 80%

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi antisismici (art. 16-bis, comma 1, lettera i) del dpr 917/86) è riconosciuta una detrazione Irpef del 50%. Gli interventi devono essere effettuati su edifici civili o produttivi ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 dell’OPCM 3274/2003. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivI

Qualora a seguito della realizzazione degli interventi antisismici derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70%.

Se a seguito dell’intervento antisismico si ottinene il miglioramento di almeno 2 classi di rischio, la detrazione spetta nella misura dell’80%.

Sismabonus e detrazione del 75 e 85% (parti comuni edifici condominiali)

Qualora gli interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali, e si ottenga una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 75%.

Qualora gli interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali, e si ottenga la riduzione del rischio sismico di almeno 2 classi, la detrazione dall’imposta spetta nella misura dell’85%.






mercoledì 15 luglio 2015

Detrazioni fiscali, entro quanto tempo possono avvenire i controlli da parte del fisco?

Controlli e detrazioni fiscali: il meccanismo della ripartizione in 10 anni delle detrazioni per ristrutturazioni non può allungare i tempi entro cui l’Agenzia delle Entrate può svolgere i controlli
La detrazione Irpef relativa alle spese di ristrutturazione ripartita in 10 anni non legittima l’estensione temporale del potere accertativo dell’Agenzia delle Entrate.
Lo ha chiarito la Ctr (Commissione tributaria regionale) Lombardia con la Sentenza n. 2597/49/2015 .
Nel caso in esame, un contribuente aveva impugnato una cartella emessa nel 2012, con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la quota (bonus detrazione fiscale 50%)  relativa a spese portate in dichiarazione nel 2007. Aveva, pertanto, proceduto alla richiesta della maggiore Irpef da parte del contribuente.
Il contribuente impugnava la decisione delle Entrate, dal momento che le spese erano state pagate con bonifico negli anni 2002 e 2003 e quindi erano scaduti i termini per i controlli.
La sentenza di primo grado aveva già dato ragione al contribuente.
Dopo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Ctr Lombardia conferma quanto già espresso in precedenza, respingendo l’appello e ritenendo esaurito il potere di controllo da parte dell’ufficio.
Secondo la Ctr, dato che le opere erano state eseguite negli anni 2002 e 2003 (e che le dichiarazioni relative a tali periodi erano state presentate rispettivamente nel 2003 e 2004), il fisco avrebbe potuto disconoscere il beneficio della detrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2007, con riferimento alle spese sostenute nel 2002, e fino al 31 dicembre 2008, in relazione alle spese sostenute nel 2003.
Invece, l’ufficio ha notificato l’atto al contribuente nel 2012, e quindi ben oltre i suddetti termini decadenziali, in violazione sia dell’articolo 43, comma 1, DPR 600/1973, in materia di controlli sostanziali e accertamento, sia dell’articolo 25, comma 1, lettera b) del DPR 602/1973 sui controlli formali.
Secondo i giudici regionali, inoltre, non ha alcuna rilevanza il fatto che il contribuente abbia portato in detrazione una quota di tali spese nel periodo d’imposta 2007.
Tale fatto, non può legittimare l’estensione temporale del potere di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, secondo i giudici, l’impostazione delle Entrate genererebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti con più di 75 o 80 anni che hanno, in passato, rateizzato le spese in cinque o tre anni (prima che il decreto 201/2011 Salva-Italia uniformasse la rateazione in 10 per tutte le spese sostenute dal 2012).
La sentenza riguarda esplicitamente la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (36-50%), ma si può ritenere che le stesse conclusioni valgano anche per quella del 55-65% per la riqualificazione energetica degli edifici.

martedì 7 aprile 2015

Certificazione energetica degli edifici, in arrivo il nuovo APE

Sono in arrivo le nuove Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. È stata infatti diffusa una bozza provvisoria del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che riscrive la normativa sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Certificazione energetica degli edifici, in arrivo il nuovo APE

Dopo i nuovi metodi di calcolo e i nuovi requisiti minimi per le prestazioni energetiche degli edifici, stanno per essere varate anche le nuove linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica, sulla base delle quali i certificatori energetici dovranno redigere l’APE.
 
Le nuove linee guida sostituiranno quelle per la certificazione energetica emanate con il DM 26 giugno 2009.
 
Tra le principali novità l’introduzione di un attestato unico semplificato su tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, per la classificazione delle prestazioni energetice a cui le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.  Per questo sarà predisposto un sistema informativo comune in tutta Italia, denominato SIAPE, in cui verranno raccolti tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica, in modo che le regioni possano attivare i relativi controlli.
 
Per quanto riguarda i contenuti essenziali dell’APE,  il nuovo attestato dovrà esprimere la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile. Inoltre la classe energetica dovrà essere determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile.
 
L’APE dovrà contenere i consumi energetici non solo per il riscaldamento invernale ma anche per il raffrescamento estivo, oltre a indicare l’emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.
 
Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).
 
Dovranno essere inoltre specificati gli interventi per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, separando le ristrutturazioni generiche dagli interventi specifici per la riqualificazione energetica.
 
Viene anche definito uno schema di annuncio di vendita e locazione che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici; per fornire ai cittadini un quadro completo dell’immobile in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente. Inoltre verranno inseriti simboli grafici, come degli emoticon, per facilitare la comprensione ai non tecnici.
 
Entro il 1 luglio 2015 l’Enea adeguerà il metodo di calcolo DOCET per tenere conto degli aggiornamenti contenuti nel decreto requisiti minimi e delle nuove linee guida di prossima adozione.
 
 
Tratto da ( edilportale.com )

giovedì 12 marzo 2015

Dall'Enea, 3 esempi di calcolo semplificato determinare il risparmio di energia primaria

L'Enea ha recentemente pubblicato 3 nuovi esempi di calcolo semplificato al fine di ottenere un risparmio annuo dell'energia primaria.
Gli esempi riguardano l'installazione di:

  • una caldaia a condensazione unifamiliare a 4 stelle
  • pompa di calore elettrica per la produzione di acqua calda sanitaria
  • pompa di calore elettrica ad aria esterna
Riproponiamo brevemente i 3 esempi predisposti dall'Enea e i risultati ottenuti.

Esempio 1
Determinazione del risparmio di energia primaria ottenuto attraverso la sostituzione di un generatore di calore standard con l'installazione di una nuova caldaia a condensazione, alimentata a gas naturale a servizio di un appartamento inferiore ai 100 mq
Attraverso il metodo di valutazione standardizzato (metodologia adottata dall'AEEG per l'applicazione dei decreti ministeriali per l'efficienza energetica 20 luglio 2004) viene riportato in tabella il valore del risparmio specifico ottenuto dopo l'intervento di sostituzione, in relazione al tipo di utilizzo (riscaldamento o riscaldamento+acs) e alla località di installazione (zona climatica di appartenenza: A, B, C, D, E, F).
Ecco alcuni esempi di risparmio:
  • in zona climatica B (Palermo) con il solo riscaldamento il risparmio annuo è di 163 kWh;
  • in zona climatica D (Roma) con il solo riscaldamento il risparmio annuo è di 489 kWh, con riscaldamento e acs è di 780 kWh;
  • in zona climatica E (Bolzano), invece, il risparmio con riscaldamento e acs è di 1070 kWh.


Esempio 2
Determinazione del risparmio di energia primaria ottenuto attraverso la sostituzione di un generatore di calore standard con pompa di calore elettrica per generazione di acqua calda sanitaria
Vengono, anche in questo caso, riportati in tabella i valori del risparmio in relazione alle zone climatiche (A, B, C, D, E) e al COP dell'apparecchio.
Ecco alcuni esempi di risparmio:
  • con COPN di 3,5 il risparmio in zona A/B è di 1290 kWh;
  • con COPN di 2,9 il risparmio in zona D è di 1069 kWh;
  • con COPN di 2,5 il risparmio in zona E è di 790 kWh.
 

Esempio 3
Determinazione del risparmio di energia primaria ottenuto con la sostituzione di un generatore di calore standard con pompa di calore elettrica ad aria esterna, al servizio di un'unità immobiliare al di sotto dei 100 m²
In questo esempio il risparmio è dato in relazione sempre alla zona climatica (A, B, C, D) e al rapporto S/V(m-1).
Ad esempio:
  • in zona A/B con 0,2 S/V[m-1] il risparmio è di 244 kWh
  • in zona C con 0,5 S/V[m-1] il risparmio è di 1069 kWh
  • in zona D con 0,9 S/V[m-1] il risparmio è di 2627 kWh
 


Per ciascuno dei 3 esempi vengono, inoltre, riportate le norme tecniche da rispettare.
Scarica qui i 3 nuovi esempi di calcolo

venerdì 6 febbraio 2015

Si può installare una canna fumaria sulla facciata del condominio senza l'OK degli altri condomini?

L'installazione di una canna fumaria sulla facciata di un edificio condominiale, in corrispondenza delle proprietà di altri condomini, può avvenire anche senza l'assenso degli altri proprietari, a condizione che venga salvaguardato il decoro dell'immobile stesso.

Questo quanto affermato dal TAR Lombardia, con Sentenza 1308/2014, in seguito al ricorso presentato dall'interessato.
Nel caso esaminato, il Comune aveva negato il permesso di costruire relativo alla richiesta di installazione di una canna fumaria esterna collocata sulla facciata condominiale, basandosi sul diniego di altri due condomini che non avevano fornito il loro consenso onde evitare di compromettere il decoro e l'armonia dell'edificio in questione.
Ai sensi dell'art. 1002 c.c. comma 1, come ricordato dai Giudici amministrativi, "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto".

Pertanto se si rispetta il decoro dell'edificio non occorre l'assenso degli altri condomini.
In conclusione, il Tar ha annullato il provvedimento di diniego, chiarendo che nel rilascio del permesso di costruire il Comune deve salvaguardare gli interessi dei terzi, ma non può vincolare le proprie decisioni sul loro parere perché deve sempre valutare le caratteristiche tecniche dell'intervento da realizzare.

http://www.acca.it/BibLus-net/Open.asp?codice=4835&Id=3414&call=SentenzaTAR_1308_2014_canna_fumaria&oggetto=407

lunedì 1 dicembre 2014

Sblocca Italia: ecco la tabella con le novità per l’edilizia in vigore








Piccola rivoluzione nella disciplina dei titoli abilitativi in edilizia: lo Sblocca Italia, approvato nelle scorse settimane in Parlamento.
I volti che cambiano sono quelli relativi agli interventi che si trovano al confine tra SCIA e DIA: è infatti diminuito il numero di interventi realizzabili mediante la DIA (ovvero la dichiarazione di inizio attività) e si è contemporaneamente ampliata a dismisura la lista di quelli per i quali è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Ma quali sono nello specifico gli interventi che sono ora eseguibili mediante SCIA (e non più attraverso DIA)?
1. Tutti gli interventi non classificati tra le attività di edilizia libera;
2. Gli interventi per i quali non è richiesto il permesso di costruire, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica ed edilizia vigente.
Ovviamente, in tale caso quella che non deve essere modificata è la volumetria complessiva degli edifici, oltre ovviamente alla destinazione d’uso. In tale direzione possono rientrare nel regime agevole della manutenzione straordinaria anche le opere necessarie per ottenere più unità immobiliari da un edificio, o in via contraria, quelle relative all’accorpamento.

Nella tabella si propone una sintesi delle principali novità che lo Sbocca Italia approvato apporta alla disciplina dell’edilizia privata e dell’urbanistica.