mercoledì 15 luglio 2015

Detrazioni fiscali, entro quanto tempo possono avvenire i controlli da parte del fisco?

Controlli e detrazioni fiscali: il meccanismo della ripartizione in 10 anni delle detrazioni per ristrutturazioni non può allungare i tempi entro cui l’Agenzia delle Entrate può svolgere i controlli
La detrazione Irpef relativa alle spese di ristrutturazione ripartita in 10 anni non legittima l’estensione temporale del potere accertativo dell’Agenzia delle Entrate.
Lo ha chiarito la Ctr (Commissione tributaria regionale) Lombardia con la Sentenza n. 2597/49/2015 .
Nel caso in esame, un contribuente aveva impugnato una cartella emessa nel 2012, con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la quota (bonus detrazione fiscale 50%)  relativa a spese portate in dichiarazione nel 2007. Aveva, pertanto, proceduto alla richiesta della maggiore Irpef da parte del contribuente.
Il contribuente impugnava la decisione delle Entrate, dal momento che le spese erano state pagate con bonifico negli anni 2002 e 2003 e quindi erano scaduti i termini per i controlli.
La sentenza di primo grado aveva già dato ragione al contribuente.
Dopo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Ctr Lombardia conferma quanto già espresso in precedenza, respingendo l’appello e ritenendo esaurito il potere di controllo da parte dell’ufficio.
Secondo la Ctr, dato che le opere erano state eseguite negli anni 2002 e 2003 (e che le dichiarazioni relative a tali periodi erano state presentate rispettivamente nel 2003 e 2004), il fisco avrebbe potuto disconoscere il beneficio della detrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2007, con riferimento alle spese sostenute nel 2002, e fino al 31 dicembre 2008, in relazione alle spese sostenute nel 2003.
Invece, l’ufficio ha notificato l’atto al contribuente nel 2012, e quindi ben oltre i suddetti termini decadenziali, in violazione sia dell’articolo 43, comma 1, DPR 600/1973, in materia di controlli sostanziali e accertamento, sia dell’articolo 25, comma 1, lettera b) del DPR 602/1973 sui controlli formali.
Secondo i giudici regionali, inoltre, non ha alcuna rilevanza il fatto che il contribuente abbia portato in detrazione una quota di tali spese nel periodo d’imposta 2007.
Tale fatto, non può legittimare l’estensione temporale del potere di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, secondo i giudici, l’impostazione delle Entrate genererebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti con più di 75 o 80 anni che hanno, in passato, rateizzato le spese in cinque o tre anni (prima che il decreto 201/2011 Salva-Italia uniformasse la rateazione in 10 per tutte le spese sostenute dal 2012).
La sentenza riguarda esplicitamente la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (36-50%), ma si può ritenere che le stesse conclusioni valgano anche per quella del 55-65% per la riqualificazione energetica degli edifici.