mercoledì 19 aprile 2017

Classificazione rischio sismico

Classificazione rischio sismico e Sismabonus


Il rischio sismico è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno atteso a seguito di un possibile evento sismico.
Il rischio sismico dipende da un’interazione di fattori ed è funzione di:
  1. pericolosità
  2. vulnerabilità
  3. esposizione
In particolare è valida la relazione:
rischio sismico = pericolosità · vulnerabilità · esposizione
ove:
  • la pericolosità è la probabilità che si verifichi un sisma (terremoto atteso); è legato alla zona sismica in cui si trova l’edificio
  • la vulnerabilità consiste nella valutazione delle conseguenze del sisma; è legata alla capacità dell’edificio di resistere al sisma
  • l’esposizione è la valutazione socio/economica delle conseguenze; è legata ai contesti delle comunità

Metodi per la determinazione della classe di rischio sismico

Le classi di rischio sismico sono le seguenti:
  1. classe A+ (minor rischio)
  2. classe A
  3. classe B
  4.  classe C
  5. classe D
  6. classe E
  7. classe F
  8. classe G (maggior rischio)
Le linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici, approvate con decreto ministeriale MIT n. 58 del 28 febbraio 2017, definiscono 2 metodologie per la classificazione del rischio sismico:
  • metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi struttura
  • metodo semplificato, applicabile sono in alcuni casi

Sismabonus

A seguito dell’attestazione del tecnico del passaggio di una classe di rischio sismico mediante interventi locali, è possibile beneficiare del sismabonus, ossia ottenere una detrazione fiscale pari al 70% delle spese sostenute, da detrarre in 5 rate annuali di importo costante.
Il professionista dovrà asseverare il passaggio di una classe utilizzando l’apposito modello di asseverazione da consegnare allo sportello unico e al committente.


Sismabonus e detrazione del 50, 70 e 80%

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi antisismici (art. 16-bis, comma 1, lettera i) del dpr 917/86) è riconosciuta una detrazione Irpef del 50%. Gli interventi devono essere effettuati su edifici civili o produttivi ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 dell’OPCM 3274/2003. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivI

Qualora a seguito della realizzazione degli interventi antisismici derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70%.

Se a seguito dell’intervento antisismico si ottinene il miglioramento di almeno 2 classi di rischio, la detrazione spetta nella misura dell’80%.

Sismabonus e detrazione del 75 e 85% (parti comuni edifici condominiali)

Qualora gli interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali, e si ottenga una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 75%.

Qualora gli interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali, e si ottenga la riduzione del rischio sismico di almeno 2 classi, la detrazione dall’imposta spetta nella misura dell’85%.






martedì 25 ottobre 2016

Energia: riscaldamento, online la guida ENEA per aumentare l'efficienza e risparmiare in bolletta

In occasione dell’accensione dei termosifoni che scatta dal 15 ottobre nei 4.300 comuni della zona climatica “E”, che comprende grandi città come Milano, Torino, Bologna e Venezia, l’ENEA ha messo online (www.enea.it)  una nota per ricordare alcune semplici regole per la corretta manutenzione della caldaia ai fini della sicurezza, per la contabilizzazione del calore e per risparmiare sulla bolletta ed  evitare sprechi di energia o multe per non aver rispettato le previsioni di legge.

 


La regola numero uno riguarda la sicurezza, ovvero la correttamanutenzione degli impianti,fondamentale per consumare e inquinare meno eper evitare sanzioni. Infatti, un impianto ben regolato e ben manutenuto consuma e inquina meno e chi non effettua la manutenzione prevista dal DPR 74/2013, rischia una multa non inferiore a 500 euro. Utili indicazioni sono disponibili nella Guida per l’esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici, realizzata dall’ENEA nell’ambito delle attività di informazione e formazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Unione Nazionale Consumatori, Adiconsum, Assoclima, Assotermica, Confartigianato, Federconsumatori e il mensile il TEST.
La regola numero due è applicare le valvole termostatiche, apparecchiature che aprono o chiudono la circolazione dell’acqua calda nel termosifone e consentono di mantenere costante la temperatura impostata, aiutando a concentrare il calore negli ambienti più frequentati e a evitare sprechi. Il Decreto Legislativo n.102/2014, che ha recepito la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, rende obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione e l’adozione di un determinato criterio di ripartizione dei costi. Per evitare le sanzioni previste dalla legge è necessario mettersi in regola entro il 31 dicembre 2016. Per maggiori informazioni: Vademecum termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Una terza regola riguarda il controllo della temperatura e l’uso dei cronotermostati, dispositivi elettronici che consentono di regolare temperatura e tempo di accensione in modo da mantenere l’impianto in funzione solo quando si è in casa. Scaldare troppo la casa fa male alla salute e alle tasche: la normativa consente una temperatura di 20 - 22 gradi, ma 19° sono più che sufficienti a garantire il comfort necessario. Attenzione, inoltre, perché ogni grado abbassato si traduce in un risparmio dal 5 al 10 per cento sui consumi di combustibile. Altra regola importante è il controllo delle ore di accensione. Il tempo massimo giornaliero è indicato per legge e cambia a seconda delle 6 zone climatiche in cui è suddivisa l’Italia. Per i comuni in fascia “E” al via da domani il massimo sono 14 ore.
Schermando le finestre la notte - chiudendo persiane e tapparelle o mettendo tende pesanti - si riducono le dispersioni di calore verso l’esterno.Inoltre è opportuno evitare di apporre ostacoli davanti e sopra i termosifoni, in quanto mettere tende o mobili davanti ai termosifoni o usare i radiatori come asciuga biancheria disperde calore ed è fonte di sprechi. Inoltre attenzione a non lasciare troppo a lungo le finestre aperte: per rinnovare l’aria in una stanza bastano pochi minuti, evitando inutili dispersioni di calore. Altro ‘trucco’ semplice ma molto efficace per ridurre le dispersioni di calore è quello di installare pannelli riflettenti tra muro e termosifone
Impianti di riscaldamento innovativi. Se l’impianto ha più di 15 anni, conviene valutarne la sostituzione ad esempio con le nuove caldaie a condensazione, le pompe di calore, o con impianti integratidove la caldaia è alimentata con acqua preriscaldata da un impianto solare termico e/o da una pompa di calore alimentata da un impianto fotovoltaico.
Usufruire degli ecobonus. Per gli interventi sulle caldaie è possibile usufruire degli ecobonus del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici e del 55% per quella del patrimonio edilizio. Altri interventi soggetti a detrazione fiscale riguardano serramenti e infissi, pannelli solari, coibentazione e coperture, schermature solari e, da quest’anno, anche la building automation, vale a dire, l’insieme dei dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti termici.

sabato 8 ottobre 2016

Cavi elettrici, 1° luglio 2017 in commercio solo con marchio CE

Il Regolamento Prodotti da Costruzione riguarda tutti i prodotti destinati ad essere installati in maniera permanente in edifici e opere di ingegneria:
  • abitazioni
  • edifici industriali e commerciali
  • uffici
  • ospedali
  • scuole
  • metropolitane
  • ecc.
La Commissione Europea ha riconosciuto l’importanza del comportamento al fuoco dei cavi elettrici. Ha inserito tra le caratteristiche considerate rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni anche
  • reazione al fuoco
  • resistenza al fuoco
  • rilascio di sostanze nocive dei cavi elettrici.
Pertanto, tutti i cavi installati permanentemente nelle costruzioni (trasporto di energia o di trasmissione dati), di qualsiasi livello di tensione e con conduttori, metallici o fibra ottica, dovranno essere classificati in base alle classi del relativo ambiente di installazione.
Essendo i cavi elettrici e ottici installati in maniera fissa considerati prodotti da costruzione, devono seguire il Regolamento prodotti da costruzione, CPR, (UE 305/2011).
Risultati immagini per ELECTRIC WIRES
Il Regolamento è in vigore per tutti gli Stati dell’Unione Europea dal primo luglio 2013 per tutte le famiglie di prodotti tranne che per i cavi. Dal 10 giugno 2016 (data di pubblicazione della Norma EN 50575) il Regolamento è applicabile anche ai cavi elettrici.
Fino al 1° luglio 2017 sussisterà un periodo di coesistenza, durante il quale produttori e importatori potranno immettere sul mercato cavi che rispettino o meno il Regolamento.
Dopo il 1° luglio 2017 il marchio CE e la dichiarazione di performance saranno obbligatorie per tutti i cavi per costruzioni immessi sul mercato, anche nel caso non esistano ancora prescrizioni in merito al loro utilizzo da parte delle autorità italiane.

 Cavi elettrici, il Regolamento prodotti da costruzione

Il Regolamento si applica a tutti i cavi elettrici per installazioni permanenti negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile (abitazioni, edifici industriali, commerciali, ospedali, scuole, ecc.).
In pratica, concerne tutti i cavi che sono installati in maniera fissa nelle opere di costruzione, in relazione:
  • alla loro reazione al fuoco
  • all’emissione di sostanze pericolose
  • al mantenimento del funzionamento (in futuro)
Per i cavi, vista la loro pericolosità in caso di incendio, la Commissione Europea ha previsto 7 classi di prestazione di reazione al fuoco, a cui sono state aggiunte alcune prestazioni addizionali di sicurezza relative a:
  • emissione di fumo
  • gocce incandescenti
  • acidi

Cavi elettrici, opuscolo Aice

L’Aice (Associazione italiana industrie cavi e conduttori elettrici) ha pubblicato un’utile opuscolo con tutte le informazioni.
È rivolto a tutti coloro che quotidianamente trattano cavi elettrici per energia e trasmissione dati che ricadono nell’ambito del Regolamento; ha lo scopo di supportare progettisti ed utilizzatori nella scelta del cavo adatto per ogni tipo di installazione.
Ecco quanto contenuto nella pubblicazione:
  • gli obblighi di legge da rispettare
  • le classi di reazione al fuoco
  • i sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP)
  • le prestazioni minime da garantire
  • i tipi di ambienti e le tempistiche di applicazione del Regolamento Prodotti da Costruzione

TRATTO DA: http://biblus.acca.it

SCARICA OPUSCOLO

lunedì 18 gennaio 2016

detrazione del 50% per le ristrutturazioni prorogata fino al 31 dicembre 2016

la detrazione del 50% per le ristrutturazioni è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016. Confermato il tetto massimo di 96 mila euro per le spese ammissibili e il rimborso in dieci anni.
Un anno in più, fino al 31 dicembre 2016, per usufruire del bonus fiscale per le ristrutturazioni. Si tratta della possibilità di detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50% delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni dei condomìni. o, come funziona il bonus fiscale e come fare per ottenerlo:

Chi può richiedere la detrazione del 50%

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati ad IRPEF, anche se non residenti in Italia.

Per effettuare i lavori e richiedere la detrazione non è necessario essere il proprietario dell’immobile. Possono fare domanda  anche gli inquilini, i comodatari, i familiari conviventi del possessore, i promissari acquirenti che già dispongono dell’immobile dopo aver registrato il compromesso.

Dopo la vendita dell’immobile ristrutturato, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o se trasferire il diritto all’acquirente. In caso di morte, invece, le quote residue della detrazione sono trasferite agli eredi che conservano la detenzione  dell’immobile.
 

Detrazione 50%, gli interventi ammessi

La detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 spetta per una serie di interventi:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- ricostruzione o ripristino degli immobili danneggiati dalle calamità naturali, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- acquisto e costruzione di box e posti auto pertinenziali;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- installazione di dispositivi anti-intrusione;
- cablatura e riduzione dell’inquinamento acustico;
- acquisto e installazione di impianti fotovoltaici;
- messa in sicurezza dal punto di vista sismico;
- bonifica dall’amianto;
- installazione di sistemi anti-infortunio.

La detrazione copre infine le spese per la progettazione degli interventi, l’acquisto dei materiali, le prestazioni dei professionisti coinvolti nei lavori, le perizie, i sopralluoghi, le imposte, la messa a norma degli edifici, il rilascio di autorizzazioni e gli oneri di urbanizzazione.
 

Cosa fare per ottenere la detrazione 50%

Prima dei lavori è necessario dotarsi dei permessi e delle autorizzazioni eventualmente richieste. Nei casi in cui le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008, D.lgs 106/2009) lo prevedano, si deve inviare una comunicazione preventiva alla Asl competente contenente la data di inizio lavori, la natura dell’intervento e i dati del committente e dell’impresa. I lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali devono essere approvati con una delibera assembleare.

I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale. Nella causale bisogna indicare la norma che prevede la detrazione fiscale (articolo 16-bis del Dpr 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva dell’impresa che realizza i lavori.

Dopo aver effettuato gli interventi, nella dichiarazione dei redditi bisogna indicare i dati catastali identificativi dell’immobile.

È infine necessario conservare una serie di documenti, che l’Agenzia delle Entrate può richiedere a titolo di controllo e verifica:
- titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dei lavori;
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (Ici-Imu), se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore;
- comunicazione preventiva alla Asl (se prevista dalle norme sulla sicurezza dei cantieri);
- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento. 

mercoledì 15 luglio 2015

Detrazioni fiscali, entro quanto tempo possono avvenire i controlli da parte del fisco?

Controlli e detrazioni fiscali: il meccanismo della ripartizione in 10 anni delle detrazioni per ristrutturazioni non può allungare i tempi entro cui l’Agenzia delle Entrate può svolgere i controlli
La detrazione Irpef relativa alle spese di ristrutturazione ripartita in 10 anni non legittima l’estensione temporale del potere accertativo dell’Agenzia delle Entrate.
Lo ha chiarito la Ctr (Commissione tributaria regionale) Lombardia con la Sentenza n. 2597/49/2015 .
Nel caso in esame, un contribuente aveva impugnato una cartella emessa nel 2012, con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la quota (bonus detrazione fiscale 50%)  relativa a spese portate in dichiarazione nel 2007. Aveva, pertanto, proceduto alla richiesta della maggiore Irpef da parte del contribuente.
Il contribuente impugnava la decisione delle Entrate, dal momento che le spese erano state pagate con bonifico negli anni 2002 e 2003 e quindi erano scaduti i termini per i controlli.
La sentenza di primo grado aveva già dato ragione al contribuente.
Dopo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Ctr Lombardia conferma quanto già espresso in precedenza, respingendo l’appello e ritenendo esaurito il potere di controllo da parte dell’ufficio.
Secondo la Ctr, dato che le opere erano state eseguite negli anni 2002 e 2003 (e che le dichiarazioni relative a tali periodi erano state presentate rispettivamente nel 2003 e 2004), il fisco avrebbe potuto disconoscere il beneficio della detrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2007, con riferimento alle spese sostenute nel 2002, e fino al 31 dicembre 2008, in relazione alle spese sostenute nel 2003.
Invece, l’ufficio ha notificato l’atto al contribuente nel 2012, e quindi ben oltre i suddetti termini decadenziali, in violazione sia dell’articolo 43, comma 1, DPR 600/1973, in materia di controlli sostanziali e accertamento, sia dell’articolo 25, comma 1, lettera b) del DPR 602/1973 sui controlli formali.
Secondo i giudici regionali, inoltre, non ha alcuna rilevanza il fatto che il contribuente abbia portato in detrazione una quota di tali spese nel periodo d’imposta 2007.
Tale fatto, non può legittimare l’estensione temporale del potere di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, secondo i giudici, l’impostazione delle Entrate genererebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti con più di 75 o 80 anni che hanno, in passato, rateizzato le spese in cinque o tre anni (prima che il decreto 201/2011 Salva-Italia uniformasse la rateazione in 10 per tutte le spese sostenute dal 2012).
La sentenza riguarda esplicitamente la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (36-50%), ma si può ritenere che le stesse conclusioni valgano anche per quella del 55-65% per la riqualificazione energetica degli edifici.