mercoledì 19 aprile 2017

Classificazione rischio sismico

Classificazione rischio sismico e Sismabonus


Il rischio sismico è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno atteso a seguito di un possibile evento sismico.
Il rischio sismico dipende da un’interazione di fattori ed è funzione di:
  1. pericolosità
  2. vulnerabilità
  3. esposizione
In particolare è valida la relazione:
rischio sismico = pericolosità · vulnerabilità · esposizione
ove:
  • la pericolosità è la probabilità che si verifichi un sisma (terremoto atteso); è legato alla zona sismica in cui si trova l’edificio
  • la vulnerabilità consiste nella valutazione delle conseguenze del sisma; è legata alla capacità dell’edificio di resistere al sisma
  • l’esposizione è la valutazione socio/economica delle conseguenze; è legata ai contesti delle comunità

Metodi per la determinazione della classe di rischio sismico

Le classi di rischio sismico sono le seguenti:
  1. classe A+ (minor rischio)
  2. classe A
  3. classe B
  4.  classe C
  5. classe D
  6. classe E
  7. classe F
  8. classe G (maggior rischio)
Le linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici, approvate con decreto ministeriale MIT n. 58 del 28 febbraio 2017, definiscono 2 metodologie per la classificazione del rischio sismico:
  • metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi struttura
  • metodo semplificato, applicabile sono in alcuni casi

Sismabonus

A seguito dell’attestazione del tecnico del passaggio di una classe di rischio sismico mediante interventi locali, è possibile beneficiare del sismabonus, ossia ottenere una detrazione fiscale pari al 70% delle spese sostenute, da detrarre in 5 rate annuali di importo costante.
Il professionista dovrà asseverare il passaggio di una classe utilizzando l’apposito modello di asseverazione da consegnare allo sportello unico e al committente.


Sismabonus e detrazione del 50, 70 e 80%

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi antisismici (art. 16-bis, comma 1, lettera i) del dpr 917/86) è riconosciuta una detrazione Irpef del 50%. Gli interventi devono essere effettuati su edifici civili o produttivi ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 dell’OPCM 3274/2003. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivI

Qualora a seguito della realizzazione degli interventi antisismici derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70%.

Se a seguito dell’intervento antisismico si ottinene il miglioramento di almeno 2 classi di rischio, la detrazione spetta nella misura dell’80%.

Sismabonus e detrazione del 75 e 85% (parti comuni edifici condominiali)

Qualora gli interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali, e si ottenga una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 75%.

Qualora gli interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali, e si ottenga la riduzione del rischio sismico di almeno 2 classi, la detrazione dall’imposta spetta nella misura dell’85%.