mercoledì 17 settembre 2014

Sblocca Italia, in vigore il decreto. Ecco le novità sulle semplificazioni edilizie.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 133/2014 approvato il 29 agosto dal titolo Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.
 


Ecco le novità del decreto per quanto riguarda l'edilizia:

ART. 17: FRAZIONAMENTI E ACCORPAMENTI CON LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (CIL). Tra le semplificazioni edilizie previste nel provvedimento, la possibilità di frazionare un'unità immobiliare in più unità immobiliari, o al contrario di accorpare più unità immobiliari, con una semplice comunicazione al Comune e non più con il permesso di costruire. In precedenza questa operazione era classificata come “ristrutturazione edilizia” e bisognava ottenere il permesso di costruire (90/150 giorni) e pagare il “contributo di costruzione”. Con la nuova norma, invece, questa operazione viene classificata come “manutenzione straordinaria” e può essere fatta con una semplice “comunicazione di inizio lavori” (CIL), non necessita del permesso di costruire e i contributi da versare sono solo quelli per gli oneri di urbanizzazione. Vengono quindi drasticamente accorciati i tempi e i costi. La norma vale anche per i negozi

LAVORI SENZA INTERVENTI SULLE PARTI STRUTTURALI. Semplificazioni vengono introdotte anche per i lavori nell'unità immobiliare senza interventi sulle parti strutturali, ossia lavori che cambiano le superfici interne ma non la volumetria complessiva dell'edificio. In precedenza per questi lavori era necessaria la presentazione della CIL + i dati identificativi dell’impresa che esegue i lavori + relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato + progetto della ristrutturazione + presentazione degli atti di aggiornamento catastale a carico del cittadino. Con la nuova norma è sufficiente la presentazione della CIL + la dichiarazione di un tecnico abilitato che non si interviene sulle parti strutturali. La comunicazione è valida anche ai fini catastali e viene inoltrata dal Comune all’Agenzia del territorio. Dunque meno documenti (non serve il progetto) e meno costi per il cittadino (non si pagano più gli oneri di accatastamento). La stessa procedura vale anche per la manutenzione straordinaria dei fabbricati di un’impresa (capannoni)

PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA. Novità anche per quanto riguarda il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, che ora viene rilasciato per interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica attuati anche in aree industriali dismesse, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre normative di settore. È ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico. I termini dell’istruttoria sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi.
Prima, invece, il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici veniva rilasciato esclusivamente per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre normative di settore. La deroga poteva riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati; e i termini dell’istruttoria erano raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti nonché per i progetti particolarmente complessi. 

Tratto da Casa&Clima.com

lunedì 1 settembre 2014

Tutto quello che si deve sapere sugli incentivi legati agli Impianti Solari Termodinamici


Gli impianti solari termodinamici sono una particolare tecnologia che sfrutta il calore del sole per riscaldare un fluido termovettore, convogliando i raggi solari attraverso particolari deflettori e trova vasta applicazione sia nella produzione di energia in ambito di istallazioni civili.


Le tariffe incentivanti restano costanti per il periodo d’incentivazione (25 anni) e variano da 0,22 €/kWh a 0,36 €/kWh in funzione di:
  • entrata in esercizio dell’impianto
  • frazione d’integrazione
  • superficie captante


Il meccanismo di incentivazione in Conto energia per gli impianti solari termodinamici, regolato dal D.M. 11 Aprile 2008 e dalle successive modifiche apportate dal D.M. 6 luglio 2012, remunera, con apposite tariffe incentivanti, l’energia elettrica prodotta da un impianto solare termodinamico, per un periodo di 25 anni. Le tariffe restano costanti per il periodo d’incentivazione.
Nel caso di impianti ibridi, cioè alimentati sia da fonte solare che da altre fonti, solo l’energia elettrica derivante da fonte solare è incentivata con le tariffe del Conto energia.

I requisiti tecnici degli impiantiPossono accedere all’incentivazione gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, di nuova costruzione, entrati in esercizio in data successiva al 18 luglio 2008, che rispettano i seguenti requisiti:
  • non utilizzano come fluido termovettore o come mezzo di accumulo sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici e nocivi;
  • se entrati in esercizio entro il 31/12/2012, sono dotati di un sistema di accumulo termico con capacità nominale superiore a 1,5 kWh/m2 e di una superficie captante maggiore di 2.500 m2;
  • se entrati in esercizio dopo il 31/12/2012, qualora la superficie captante sia superiore a 10.000 m2, sono dotati di un sistema di accumulo termico avente capacità nominale non inferiore ai valori riportati nella seguente tabella:
                  Superficie captante (m2)                 Capacità nominale di accumulo
        per ogni m2 di superficie captante (kWh/m2)
         >50.000​                                     > 1,5​
       ​10.000 < S 50.000
                                    ​> 0,4
         ≤ 10.000                               Non previsto​


  • sono collegati alla rete elettrica (o a piccole reti isolate) e ogni singolo impianto è caratterizzato da un unico punto di connessione.
Le tariffe incentivanti

L’energia elettrica prodotta da un impianto solare termodinamico viene remunerata mediante tariffe incentivanti per un periodo di 25 anni dall’entrata in esercizio dell’impianto stesso.
  • in funzione della frazione d’integrazione, ovvero della percentuale di energia elettrica prodotta annualmente da fonte non solare;
  • in funzione della superficie captante, ovvero della somma delle aree di tutti i captatori solari dell’impianto solare termodinamico, anche ibrido.
La tariffa incentivante è riconosciuta esclusivamente per la produzione netta di energia elettrica imputabile alla fonte solare, calcolata sottraendo alla produzione netta totale la parte ascrivibile alle altre fonti di energia, qualora la frazione d’integrazione sia superiore al 15% del totale. Qualora invece la frazione d’integrazione sia inferiore o uguale al 15% la tariffa incentivante è riconosciuta alla produzione netta totale.
Le tariffe incentivanti si aggiungono ai ricavi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete.

Gli impianti entrati in esercizio fino al 31/12/2012 hanno diritto alle tariffe incentivanti indicate nella tabella seguente: 
Frazione di integrazione​ Tariffa €/kWh​
​Fino a 0,15 ​0,28
Tra 0,15 e 0,50 ​0,25
Oltre 0,50 ​0,22
Nota: si definisce frazione di integrazione (Fint) di un impianto solare termodinamico la quota di produzione netta non attribuibile alla fonte solare, espressa dalla relazione: Fint = 1 – Ps/Pne; dove Ps è la produzione netta di energia elettrica imputabile alla fonte solare e Pne è la produzione di energia netta dell’impianto.
Gli impianti che entrano in esercizio dal 31/12/2012 e fino al 31/12/2015 aventi una superficie captante fino ai 2.500 m2 hanno diritto alle tariffe incentivanti indicate nella tabella seguente: 
Frazione di integrazione​ Tariffa €/kWh​
​Fino a 0,15 ​0,36
Tra 0,15 e 0,50 ​0,32
Oltre 0,50 ​0,30
Nota: si definisce frazione di integrazione (Fint) di un impianto solare termodinamico la quota di produzione netta non attribuibile alla fonte solare, espressa dalla relazione: Fint = 1 – Ps/Pne; dove Ps è la produzione netta di energia elettrica imputabile alla fonte solare e Pne è la produzione di energia netta dell’impianto.
Gli impianti che entrano in esercizio dal 31/12/2012 e fino al 31/12/2015 aventi una superficie captante superiore ai 2.500 m2 hanno diritto alle tariffe incentivanti indicate nella tabella seguente: 
Frazione di integrazione​ Tariffa €/kWh​
​Fino a 0,15 ​0,32
Tra 0,15 e 0,50 ​0,30
Oltre 0,50 ​0,27
Nota: si definisce frazione di integrazione (Fint) di un impianto solare termodinamico la quota di produzione netta non attribuibile alla fonte solare, espressa dalla relazione: Fint = 1 – Ps/Pne; dove Ps è la produzione netta di energia elettrica imputabile alla fonte solare e Pne è la produzione di energia netta dell’impianto.
I valori delle suddette tariffe sono riferiti agli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra il 18 luglio 2008 e il 31 dicembre 2015.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 le tariffe, relative all’anno 2015, sono decurtate del 5%. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 le tariffe del 2015  sono decurtate di un ulteriore 5% (con arrotondamento alla terza cifra decimale).
In assenza di ulteriori decreti, per gli anni successivi al 2017 continueranno ad applicarsi le tariffe fissate dal D.M. 6 luglio 2012 applicate agli impianti che entrano in esercizio nell'anno 2017.
L’incentivo è erogato in acconto dal GSE, salvo conguaglio al termine di ciascun anno solare sulla base della frazione solare effettivamente conseguita nel medesimo anno.

tratto da: GSE Gestione Servizi Energetici