Piccola
rivoluzione nella disciplina dei
titoli abilitativi in edilizia: lo
Sblocca Italia,
approvato nelle scorse settimane in Parlamento.
I volti che cambiano sono quelli relativi agli
interventi che si trovano al confine tra SCIA e DIA: è infatti diminuito il numero di interventi realizzabili mediante la DIA (ovvero la dichiarazione di inizio attività) e
si
è contemporaneamente ampliata a dismisura la lista di quelli per i
quali è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA).
Ma quali sono nello specifico gli
interventi che sono ora
eseguibili mediante
SCIA (e non più attraverso DIA)?
1. Tutti gli interventi non classificati tra le
attività di edilizia libera;
2. Gli
interventi per i quali
non è richiesto il permesso di costruire,
a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica ed
edilizia vigente.
Ovviamente, in tale caso quella che non deve essere
modificata è la
volumetria complessiva degli edifici, oltre ovviamente alla destinazione d’uso.
In tale direzione possono rientrare nel regime agevole della
manutenzione straordinaria anche
le opere necessarie per ottenere più unità immobiliari da un edificio, o in via contraria, quelle relative all’accorpamento.
Nella tabella si propone una
sintesi delle principali novità che lo Sbocca Italia approvato apporta alla disciplina dell’edilizia privata e dell’urbanistica.