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mercoledì 19 aprile 2017

Classificazione rischio sismico

Classificazione rischio sismico e Sismabonus


Il rischio sismico è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno atteso a seguito di un possibile evento sismico.
Il rischio sismico dipende da un’interazione di fattori ed è funzione di:
  1. pericolosità
  2. vulnerabilità
  3. esposizione
In particolare è valida la relazione:
rischio sismico = pericolosità · vulnerabilità · esposizione
ove:
  • la pericolosità è la probabilità che si verifichi un sisma (terremoto atteso); è legato alla zona sismica in cui si trova l’edificio
  • la vulnerabilità consiste nella valutazione delle conseguenze del sisma; è legata alla capacità dell’edificio di resistere al sisma
  • l’esposizione è la valutazione socio/economica delle conseguenze; è legata ai contesti delle comunità

Metodi per la determinazione della classe di rischio sismico

Le classi di rischio sismico sono le seguenti:
  1. classe A+ (minor rischio)
  2. classe A
  3. classe B
  4.  classe C
  5. classe D
  6. classe E
  7. classe F
  8. classe G (maggior rischio)
Le linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici, approvate con decreto ministeriale MIT n. 58 del 28 febbraio 2017, definiscono 2 metodologie per la classificazione del rischio sismico:
  • metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi struttura
  • metodo semplificato, applicabile sono in alcuni casi

Sismabonus

A seguito dell’attestazione del tecnico del passaggio di una classe di rischio sismico mediante interventi locali, è possibile beneficiare del sismabonus, ossia ottenere una detrazione fiscale pari al 70% delle spese sostenute, da detrarre in 5 rate annuali di importo costante.
Il professionista dovrà asseverare il passaggio di una classe utilizzando l’apposito modello di asseverazione da consegnare allo sportello unico e al committente.


Sismabonus e detrazione del 50, 70 e 80%

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi antisismici (art. 16-bis, comma 1, lettera i) del dpr 917/86) è riconosciuta una detrazione Irpef del 50%. Gli interventi devono essere effettuati su edifici civili o produttivi ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 dell’OPCM 3274/2003. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivI

Qualora a seguito della realizzazione degli interventi antisismici derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70%.

Se a seguito dell’intervento antisismico si ottinene il miglioramento di almeno 2 classi di rischio, la detrazione spetta nella misura dell’80%.

Sismabonus e detrazione del 75 e 85% (parti comuni edifici condominiali)

Qualora gli interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali, e si ottenga una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 75%.

Qualora gli interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali, e si ottenga la riduzione del rischio sismico di almeno 2 classi, la detrazione dall’imposta spetta nella misura dell’85%.






mercoledì 15 luglio 2015

Detrazioni fiscali, entro quanto tempo possono avvenire i controlli da parte del fisco?

Controlli e detrazioni fiscali: il meccanismo della ripartizione in 10 anni delle detrazioni per ristrutturazioni non può allungare i tempi entro cui l’Agenzia delle Entrate può svolgere i controlli
La detrazione Irpef relativa alle spese di ristrutturazione ripartita in 10 anni non legittima l’estensione temporale del potere accertativo dell’Agenzia delle Entrate.
Lo ha chiarito la Ctr (Commissione tributaria regionale) Lombardia con la Sentenza n. 2597/49/2015 .
Nel caso in esame, un contribuente aveva impugnato una cartella emessa nel 2012, con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la quota (bonus detrazione fiscale 50%)  relativa a spese portate in dichiarazione nel 2007. Aveva, pertanto, proceduto alla richiesta della maggiore Irpef da parte del contribuente.
Il contribuente impugnava la decisione delle Entrate, dal momento che le spese erano state pagate con bonifico negli anni 2002 e 2003 e quindi erano scaduti i termini per i controlli.
La sentenza di primo grado aveva già dato ragione al contribuente.
Dopo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Ctr Lombardia conferma quanto già espresso in precedenza, respingendo l’appello e ritenendo esaurito il potere di controllo da parte dell’ufficio.
Secondo la Ctr, dato che le opere erano state eseguite negli anni 2002 e 2003 (e che le dichiarazioni relative a tali periodi erano state presentate rispettivamente nel 2003 e 2004), il fisco avrebbe potuto disconoscere il beneficio della detrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2007, con riferimento alle spese sostenute nel 2002, e fino al 31 dicembre 2008, in relazione alle spese sostenute nel 2003.
Invece, l’ufficio ha notificato l’atto al contribuente nel 2012, e quindi ben oltre i suddetti termini decadenziali, in violazione sia dell’articolo 43, comma 1, DPR 600/1973, in materia di controlli sostanziali e accertamento, sia dell’articolo 25, comma 1, lettera b) del DPR 602/1973 sui controlli formali.
Secondo i giudici regionali, inoltre, non ha alcuna rilevanza il fatto che il contribuente abbia portato in detrazione una quota di tali spese nel periodo d’imposta 2007.
Tale fatto, non può legittimare l’estensione temporale del potere di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, secondo i giudici, l’impostazione delle Entrate genererebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti con più di 75 o 80 anni che hanno, in passato, rateizzato le spese in cinque o tre anni (prima che il decreto 201/2011 Salva-Italia uniformasse la rateazione in 10 per tutte le spese sostenute dal 2012).
La sentenza riguarda esplicitamente la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (36-50%), ma si può ritenere che le stesse conclusioni valgano anche per quella del 55-65% per la riqualificazione energetica degli edifici.