sabato 8 ottobre 2016

Cavi elettrici, 1° luglio 2017 in commercio solo con marchio CE

Il Regolamento Prodotti da Costruzione riguarda tutti i prodotti destinati ad essere installati in maniera permanente in edifici e opere di ingegneria:
  • abitazioni
  • edifici industriali e commerciali
  • uffici
  • ospedali
  • scuole
  • metropolitane
  • ecc.
La Commissione Europea ha riconosciuto l’importanza del comportamento al fuoco dei cavi elettrici. Ha inserito tra le caratteristiche considerate rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni anche
  • reazione al fuoco
  • resistenza al fuoco
  • rilascio di sostanze nocive dei cavi elettrici.
Pertanto, tutti i cavi installati permanentemente nelle costruzioni (trasporto di energia o di trasmissione dati), di qualsiasi livello di tensione e con conduttori, metallici o fibra ottica, dovranno essere classificati in base alle classi del relativo ambiente di installazione.
Essendo i cavi elettrici e ottici installati in maniera fissa considerati prodotti da costruzione, devono seguire il Regolamento prodotti da costruzione, CPR, (UE 305/2011).
Risultati immagini per ELECTRIC WIRES
Il Regolamento è in vigore per tutti gli Stati dell’Unione Europea dal primo luglio 2013 per tutte le famiglie di prodotti tranne che per i cavi. Dal 10 giugno 2016 (data di pubblicazione della Norma EN 50575) il Regolamento è applicabile anche ai cavi elettrici.
Fino al 1° luglio 2017 sussisterà un periodo di coesistenza, durante il quale produttori e importatori potranno immettere sul mercato cavi che rispettino o meno il Regolamento.
Dopo il 1° luglio 2017 il marchio CE e la dichiarazione di performance saranno obbligatorie per tutti i cavi per costruzioni immessi sul mercato, anche nel caso non esistano ancora prescrizioni in merito al loro utilizzo da parte delle autorità italiane.

 Cavi elettrici, il Regolamento prodotti da costruzione

Il Regolamento si applica a tutti i cavi elettrici per installazioni permanenti negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile (abitazioni, edifici industriali, commerciali, ospedali, scuole, ecc.).
In pratica, concerne tutti i cavi che sono installati in maniera fissa nelle opere di costruzione, in relazione:
  • alla loro reazione al fuoco
  • all’emissione di sostanze pericolose
  • al mantenimento del funzionamento (in futuro)
Per i cavi, vista la loro pericolosità in caso di incendio, la Commissione Europea ha previsto 7 classi di prestazione di reazione al fuoco, a cui sono state aggiunte alcune prestazioni addizionali di sicurezza relative a:
  • emissione di fumo
  • gocce incandescenti
  • acidi

Cavi elettrici, opuscolo Aice

L’Aice (Associazione italiana industrie cavi e conduttori elettrici) ha pubblicato un’utile opuscolo con tutte le informazioni.
È rivolto a tutti coloro che quotidianamente trattano cavi elettrici per energia e trasmissione dati che ricadono nell’ambito del Regolamento; ha lo scopo di supportare progettisti ed utilizzatori nella scelta del cavo adatto per ogni tipo di installazione.
Ecco quanto contenuto nella pubblicazione:
  • gli obblighi di legge da rispettare
  • le classi di reazione al fuoco
  • i sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP)
  • le prestazioni minime da garantire
  • i tipi di ambienti e le tempistiche di applicazione del Regolamento Prodotti da Costruzione

TRATTO DA: http://biblus.acca.it

SCARICA OPUSCOLO

lunedì 18 gennaio 2016

detrazione del 50% per le ristrutturazioni prorogata fino al 31 dicembre 2016

la detrazione del 50% per le ristrutturazioni è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016. Confermato il tetto massimo di 96 mila euro per le spese ammissibili e il rimborso in dieci anni.
Un anno in più, fino al 31 dicembre 2016, per usufruire del bonus fiscale per le ristrutturazioni. Si tratta della possibilità di detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50% delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni dei condomìni. o, come funziona il bonus fiscale e come fare per ottenerlo:

Chi può richiedere la detrazione del 50%

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati ad IRPEF, anche se non residenti in Italia.

Per effettuare i lavori e richiedere la detrazione non è necessario essere il proprietario dell’immobile. Possono fare domanda  anche gli inquilini, i comodatari, i familiari conviventi del possessore, i promissari acquirenti che già dispongono dell’immobile dopo aver registrato il compromesso.

Dopo la vendita dell’immobile ristrutturato, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o se trasferire il diritto all’acquirente. In caso di morte, invece, le quote residue della detrazione sono trasferite agli eredi che conservano la detenzione  dell’immobile.
 

Detrazione 50%, gli interventi ammessi

La detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 spetta per una serie di interventi:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- ricostruzione o ripristino degli immobili danneggiati dalle calamità naturali, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- acquisto e costruzione di box e posti auto pertinenziali;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- installazione di dispositivi anti-intrusione;
- cablatura e riduzione dell’inquinamento acustico;
- acquisto e installazione di impianti fotovoltaici;
- messa in sicurezza dal punto di vista sismico;
- bonifica dall’amianto;
- installazione di sistemi anti-infortunio.

La detrazione copre infine le spese per la progettazione degli interventi, l’acquisto dei materiali, le prestazioni dei professionisti coinvolti nei lavori, le perizie, i sopralluoghi, le imposte, la messa a norma degli edifici, il rilascio di autorizzazioni e gli oneri di urbanizzazione.
 

Cosa fare per ottenere la detrazione 50%

Prima dei lavori è necessario dotarsi dei permessi e delle autorizzazioni eventualmente richieste. Nei casi in cui le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008, D.lgs 106/2009) lo prevedano, si deve inviare una comunicazione preventiva alla Asl competente contenente la data di inizio lavori, la natura dell’intervento e i dati del committente e dell’impresa. I lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali devono essere approvati con una delibera assembleare.

I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale. Nella causale bisogna indicare la norma che prevede la detrazione fiscale (articolo 16-bis del Dpr 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva dell’impresa che realizza i lavori.

Dopo aver effettuato gli interventi, nella dichiarazione dei redditi bisogna indicare i dati catastali identificativi dell’immobile.

È infine necessario conservare una serie di documenti, che l’Agenzia delle Entrate può richiedere a titolo di controllo e verifica:
- titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dei lavori;
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (Ici-Imu), se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore;
- comunicazione preventiva alla Asl (se prevista dalle norme sulla sicurezza dei cantieri);
- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento. 

mercoledì 15 luglio 2015

Detrazioni fiscali, entro quanto tempo possono avvenire i controlli da parte del fisco?

Controlli e detrazioni fiscali: il meccanismo della ripartizione in 10 anni delle detrazioni per ristrutturazioni non può allungare i tempi entro cui l’Agenzia delle Entrate può svolgere i controlli
La detrazione Irpef relativa alle spese di ristrutturazione ripartita in 10 anni non legittima l’estensione temporale del potere accertativo dell’Agenzia delle Entrate.
Lo ha chiarito la Ctr (Commissione tributaria regionale) Lombardia con la Sentenza n. 2597/49/2015 .
Nel caso in esame, un contribuente aveva impugnato una cartella emessa nel 2012, con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la quota (bonus detrazione fiscale 50%)  relativa a spese portate in dichiarazione nel 2007. Aveva, pertanto, proceduto alla richiesta della maggiore Irpef da parte del contribuente.
Il contribuente impugnava la decisione delle Entrate, dal momento che le spese erano state pagate con bonifico negli anni 2002 e 2003 e quindi erano scaduti i termini per i controlli.
La sentenza di primo grado aveva già dato ragione al contribuente.
Dopo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Ctr Lombardia conferma quanto già espresso in precedenza, respingendo l’appello e ritenendo esaurito il potere di controllo da parte dell’ufficio.
Secondo la Ctr, dato che le opere erano state eseguite negli anni 2002 e 2003 (e che le dichiarazioni relative a tali periodi erano state presentate rispettivamente nel 2003 e 2004), il fisco avrebbe potuto disconoscere il beneficio della detrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2007, con riferimento alle spese sostenute nel 2002, e fino al 31 dicembre 2008, in relazione alle spese sostenute nel 2003.
Invece, l’ufficio ha notificato l’atto al contribuente nel 2012, e quindi ben oltre i suddetti termini decadenziali, in violazione sia dell’articolo 43, comma 1, DPR 600/1973, in materia di controlli sostanziali e accertamento, sia dell’articolo 25, comma 1, lettera b) del DPR 602/1973 sui controlli formali.
Secondo i giudici regionali, inoltre, non ha alcuna rilevanza il fatto che il contribuente abbia portato in detrazione una quota di tali spese nel periodo d’imposta 2007.
Tale fatto, non può legittimare l’estensione temporale del potere di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, secondo i giudici, l’impostazione delle Entrate genererebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti con più di 75 o 80 anni che hanno, in passato, rateizzato le spese in cinque o tre anni (prima che il decreto 201/2011 Salva-Italia uniformasse la rateazione in 10 per tutte le spese sostenute dal 2012).
La sentenza riguarda esplicitamente la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (36-50%), ma si può ritenere che le stesse conclusioni valgano anche per quella del 55-65% per la riqualificazione energetica degli edifici.

martedì 7 aprile 2015

Certificazione energetica degli edifici, in arrivo il nuovo APE

Sono in arrivo le nuove Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. È stata infatti diffusa una bozza provvisoria del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che riscrive la normativa sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Certificazione energetica degli edifici, in arrivo il nuovo APE

Dopo i nuovi metodi di calcolo e i nuovi requisiti minimi per le prestazioni energetiche degli edifici, stanno per essere varate anche le nuove linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica, sulla base delle quali i certificatori energetici dovranno redigere l’APE.
 
Le nuove linee guida sostituiranno quelle per la certificazione energetica emanate con il DM 26 giugno 2009.
 
Tra le principali novità l’introduzione di un attestato unico semplificato su tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, per la classificazione delle prestazioni energetice a cui le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.  Per questo sarà predisposto un sistema informativo comune in tutta Italia, denominato SIAPE, in cui verranno raccolti tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica, in modo che le regioni possano attivare i relativi controlli.
 
Per quanto riguarda i contenuti essenziali dell’APE,  il nuovo attestato dovrà esprimere la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile. Inoltre la classe energetica dovrà essere determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile.
 
L’APE dovrà contenere i consumi energetici non solo per il riscaldamento invernale ma anche per il raffrescamento estivo, oltre a indicare l’emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.
 
Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).
 
Dovranno essere inoltre specificati gli interventi per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, separando le ristrutturazioni generiche dagli interventi specifici per la riqualificazione energetica.
 
Viene anche definito uno schema di annuncio di vendita e locazione che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici; per fornire ai cittadini un quadro completo dell’immobile in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente. Inoltre verranno inseriti simboli grafici, come degli emoticon, per facilitare la comprensione ai non tecnici.
 
Entro il 1 luglio 2015 l’Enea adeguerà il metodo di calcolo DOCET per tenere conto degli aggiornamenti contenuti nel decreto requisiti minimi e delle nuove linee guida di prossima adozione.
 
 
Tratto da ( edilportale.com )

sabato 4 aprile 2015

Sicurezza cantieri, la guida pratica per il lavoratore autonomo


I lavoratori autonomi sono esposti agli stessi pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti, ma il rischio di infortuni con lesioni invalidanti o mortali è doppio rispetto a tutte le altre categorie di lavoratori.

Il testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) all’art.21 prevede che anche i lavoratori autonomi, al fine di operare in sicurezza, rispettino precisi obblighi normativi, come ad esempio utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e munirsi di dispositivi di protezione individuali e di tessera di riconoscimento (con l’indicazione del committente).
Al riguardo segnaliamo la guida Inail “Lavoratori autonomi” contenente indicazioni sulla sicurezza dei lavoratori autonomi in edilizia.

Il documento effettua l’analisi dei 4 principali rischi a cui sono esposti i lavoratori autonomi durante la loro attività lavorativa:
  • rischio elettrico
  • rischio di caduta dall’alto
  • rischio seppellimento
  • rischio legato all’uso non corretto delle attrezzature

Vengono fornite le indicazioni su cosa fare e cosa non fare nelle attività lavorative in cantiere, con le definizioni di lavoratore autonomo, subordinato ed impresa individuale.

Infine, sono riportati tutti i casi di autonomia che risultano regolari e le sanzioni previste per l’utilizzo improprio dei lavoratori autonomi da parte dell’impresa.

Clicca qui per scaricare la guida Inail sulla sicurezza dei lavoratori autonomi in cantiere