mercoledì 8 ottobre 2014

Il distacco dal riscaldamento centralizzato

L'art. 1118 comma 4 c.c. consente al singolo condomino di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato purché da questa operazione non derivino “notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”.  


Che cosa deve fare il condomino che intende distaccarsi dall’impianto di riscaldamento condominiale?

La Perizia Tecnica
 La prova della coesistenza ti tali condizioni tecniche deve essere fornita dal condomino interessato tramite perizia (così come già stabilito della Cassazione con sentenza n.5974 del 25 marzo 2004). redatta da un tecnico abilitato, un professionista iscritto agli albi professionali e in possesso delle competenze tecniche in ambito di impianti di riscaldamento dotati di canne fumarie collettiva ramificate.
Il documento deve contenere una serie di informazioni. Innanzitutto l'accertamento dello stato dei consumi della caldaia e la proiezione del consumo ipotizzato, in caso di distacco (con esempi, devono essere paragonati i consumi effettivi prima del distacco e quelli successivi). In secondo luogo, la perizia va corredata da una previsione che dimostri come, in base alle caratteristiche tecniche dell'impianto, il distacco non creerà notevoli pregiudizi all'impianto centrale. Infine, deve dimostrare  l'assenza di futuri squilibri termici per il fabbricato. 

L'assemblea condominiale
La perizia deve inoltre essere sottoposta al vaglio dell’assemblea condominiale che:
  • non è tenuta a fornire una particolare autorizzazione, ma deve accertarsi che sussistano i presupposti di legge;
  • sulla base di una valutazione autonoma, l’assemblea può tuttavia decidere di autorizzare o meno il distacco dall’impianto centralizzato, opponendo una propria relazione tecnica;
  • infine, se il regolamento condominiale (stipulato fra il costruttore e il condominio, e poi adottato da tutti i condomini), non permette il distacco, l’operazione può risultare quanto mai difficile, pur non essendo consentito, secondo la recente giurisprudenza, il divieto assoluto di distacco.


Lo Scarico della Caldaia
Dal 1° settembre scorso lo scarico a paretè di una caldaia, anche a condensazione, è possibile solo allacciandosi ad una canna fumaria che espella i derivati della combustione oltre il tetto. Fanno comunque eccezione i casi in cui lo sbocco sul tetto è impossibile dal punto di vista tecnico o incompatibile con le norme edilizie

Le Spese
Il condomino che intendestaccarsi dall'impianto centralizzato è comunque tenuto a sostenere le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto stesso, quelle per la sua conservazione e per la messa a norma. Non è però del tutto definito il perimetro della manutenzione, sia essa ordinaria o straordinaria. E questo può far insorgere delle controversie in condominio sulla ripartizione delle spese


Le possibili misure alternative (e a volte meno costose) per il risparmio energetico
Oltre al distacco, oggi sono disponibili nuove tecnologie che permettono di risolvere i problemi connessi agli impianti di riscaldamento centralizzati, garantendo notevoli benefici di comfort ambientale e risparmio energetico a costi più contenuti.
Più conveniente risulterebbe, ad esempio, l'installazione di valvole termostatiche ai radiatori e di un sistema di contabilizzazione del calore che misurano la quantità di calore effettivamente consumata in ogni appartamento e consentono di regolare le temperature in ogni alloggio. In questo modo, gli impianti condominiali possono essere trasformati in impianti di riscaldamento a gestione autonoma, che somma i vantaggi dell’impianto centralizzato con quelli dell’impianto individuale. La spesa risulta, dunque, in funzione del consumo individuale, mentro però, il funzionamento resterà subordinato agli orari condominiali di accensione e spegnimento.
Va inoltre ricordato che, per il D.P.R. 59/09 sul contenimento dei consumi energetici, l’impianto di contabilizzazione del calore è considerato intervento finalizzato al risparmio energetico. Come tale, è incentivato dalla Legge: la sua realizzazione permette di godere del regime IVA agevolato del 10% per le ristrutturazioni edilizie e consente di recuperare tramite detrazione fiscale, il 65% della spesa effettuata.



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