mercoledì 29 ottobre 2014

Il mondo dei fari e dell'illuminazione a LED

Cos'è un LED

L'acronimo LED (Light Emitting Diode) indica in elettronica un "diodo ad emissione luminosa" ovvero un dispositivo che sfruttando le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori produce luce grazie al fenomeno dell'emissione spontanea di fotoni dovuta alla ricombinazione di coppie elettrone-lacuna.

Struttura e funzionamento.

 I LED sono dei diodi a giunzione p-n, costituiti da un sottile strato di materiale semiconduttore, con "drogaggi" di diversa natura, cioè di tipo n per gli elettroni e p per le lacune.

Se vengono sottoposti ad una tensione diretta, per ridurre la barriera di potenziale della giunzione, gli elettroni della banda di conduzione del semiconduttore si ricombinano con le lacune della banda di valenza emettendo in tal modo energia sotto forma di fotoni.

Una buona parte di questi fotoni può sfuggire dal chip grazie al suo ridotto spessore, generando luce di diversa frequenza a seconda della natura del semiconduttore utilizzato.

Attualmente i LED sono realizzati in GaAs (arseniuro di gallio), GaP (fosfuro di gallio), GaAsP (fosfuro arseniuro di gallio), SiC (carburo di silicio) e GaInN (nitruro di gallio e indio).
 

La luce dei LED.

 


Il colore della luce emessa da un LED dipende dalla distanza in termini energetici tra elettroni e lacune del semiconduttore ed è generalmente in relazione con il valore della cosiddetta “banda proibita” del semiconduttore stesso.

Scegliendo in modo preciso il tipo di semiconduttore è possibile dunque determinare la lunghezza d'onda dell'emissione di picco dei fotoni, l'efficienza nella conversione elettro-ottica e quindi l'intensità luminosa in uscita.

Illuminare con i LED

I LED possono emettere luce “continua” o ”intermittente”, quest’ultima ottenibile attraverso circuiti astabili o con LED intermittenti.

Per l'illuminazione all'interno degli edifici è necessario comunque avere a disposizione diverse tonalità di colore in luce bianca. Questo ha portato i produttori a differenziare i dispositivi di illuminazione a LED in base alla temperatura di colore, introducendo sul mercato lampade classificabili in 6 fasce di temperatura, dai 2700 K agli oltre 8000 K.

I LED sono di conseguenza sempre più utilizzati in illuminotecnica.

Grazie a nuove tecnologie sempre più performanti, questi dispositivi stanno via via sostituendo, anche in ambito domestico, le sorgenti di luce tradizionali quali lampade ad incandescenza, alogene o fluorescenti.

L’efficienza luminosa, ovvero il rapporto tra quantità di luce emessa rispetto al consumo (lm/W), delle lampade LED ha ormai raggiunto picchi di 120 lm/W rispetto ai 3 lm/W misurati all’inizio della ricerca in questo campo e soprattutto rispetto ai 10-19 lm/W di una lampada ad incandescenza, ai circa 12-20 lm/W di una lampada ad alogeni e ai circa 50-110 lm/W di una fluorescente lineare!

Per meglio valutare le potenzialità di questa tecnologia ecco elencati di seguito i principali vantaggi nell’utilizzo dei LED per l’illuminazione:

  •     durata di funzionamento (i LED ad alta emissione arrivano a circa 10-50.000 ore);
  •     costi di manutenzione-sostituzione ridotti;
  •     elevato rendimento (se paragonato a lampade ad incandescenza e alogene);
  •     luce pulita perché priva di componenti IR e UV;
  •     facilità di realizzazione di ottiche efficienti di plastica;
  •     flessibilità di installazione del punto luce;
  •     possibilità di un forte effetto spot (sorgente quasi puntiforme);
  •    funziona in sicurezza perché a bassissima tensione (normalmente tra i 3 e i 24 Vdc);
  •     accensione a freddo (fino a -40 °C) senza problemi;
  •     insensibilità a umidità e vibrazioni;
  •     assenza di mercurio;
  •     durata non influenzata dal numero di accensioni/spegnimenti.
  •    possibilita' di creare apparecchi illuminati di nuova foggia per via delle dimesioni ridotte


Una curiosità...

Anche se non è molto noto i LED se colpiti da radiazione luminosa nello spettro visibile, infrarosso o ultravioletto (dipendentemente dal LED utilizzato come ricevitore) producono elettricità esattamente come un modulo fotovoltaico. I LED di colore blu e infrarosso producono tensioni considerevoli. Questa particolarità rende possibile l'applicazione dei LED per sistemi di ricezione di impulsi luminosi. Intorno a questa proprietà sono stati sviluppati molti prodotti industriali come sensori di distanza, sensori di colore, sensori tattili e ricetrasmettitori.


mercoledì 8 ottobre 2014

Il distacco dal riscaldamento centralizzato

L'art. 1118 comma 4 c.c. consente al singolo condomino di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato purché da questa operazione non derivino “notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”.  


Che cosa deve fare il condomino che intende distaccarsi dall’impianto di riscaldamento condominiale?

La Perizia Tecnica
 La prova della coesistenza ti tali condizioni tecniche deve essere fornita dal condomino interessato tramite perizia (così come già stabilito della Cassazione con sentenza n.5974 del 25 marzo 2004). redatta da un tecnico abilitato, un professionista iscritto agli albi professionali e in possesso delle competenze tecniche in ambito di impianti di riscaldamento dotati di canne fumarie collettiva ramificate.
Il documento deve contenere una serie di informazioni. Innanzitutto l'accertamento dello stato dei consumi della caldaia e la proiezione del consumo ipotizzato, in caso di distacco (con esempi, devono essere paragonati i consumi effettivi prima del distacco e quelli successivi). In secondo luogo, la perizia va corredata da una previsione che dimostri come, in base alle caratteristiche tecniche dell'impianto, il distacco non creerà notevoli pregiudizi all'impianto centrale. Infine, deve dimostrare  l'assenza di futuri squilibri termici per il fabbricato. 

L'assemblea condominiale
La perizia deve inoltre essere sottoposta al vaglio dell’assemblea condominiale che:
  • non è tenuta a fornire una particolare autorizzazione, ma deve accertarsi che sussistano i presupposti di legge;
  • sulla base di una valutazione autonoma, l’assemblea può tuttavia decidere di autorizzare o meno il distacco dall’impianto centralizzato, opponendo una propria relazione tecnica;
  • infine, se il regolamento condominiale (stipulato fra il costruttore e il condominio, e poi adottato da tutti i condomini), non permette il distacco, l’operazione può risultare quanto mai difficile, pur non essendo consentito, secondo la recente giurisprudenza, il divieto assoluto di distacco.


Lo Scarico della Caldaia
Dal 1° settembre scorso lo scarico a paretè di una caldaia, anche a condensazione, è possibile solo allacciandosi ad una canna fumaria che espella i derivati della combustione oltre il tetto. Fanno comunque eccezione i casi in cui lo sbocco sul tetto è impossibile dal punto di vista tecnico o incompatibile con le norme edilizie

Le Spese
Il condomino che intendestaccarsi dall'impianto centralizzato è comunque tenuto a sostenere le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto stesso, quelle per la sua conservazione e per la messa a norma. Non è però del tutto definito il perimetro della manutenzione, sia essa ordinaria o straordinaria. E questo può far insorgere delle controversie in condominio sulla ripartizione delle spese


Le possibili misure alternative (e a volte meno costose) per il risparmio energetico
Oltre al distacco, oggi sono disponibili nuove tecnologie che permettono di risolvere i problemi connessi agli impianti di riscaldamento centralizzati, garantendo notevoli benefici di comfort ambientale e risparmio energetico a costi più contenuti.
Più conveniente risulterebbe, ad esempio, l'installazione di valvole termostatiche ai radiatori e di un sistema di contabilizzazione del calore che misurano la quantità di calore effettivamente consumata in ogni appartamento e consentono di regolare le temperature in ogni alloggio. In questo modo, gli impianti condominiali possono essere trasformati in impianti di riscaldamento a gestione autonoma, che somma i vantaggi dell’impianto centralizzato con quelli dell’impianto individuale. La spesa risulta, dunque, in funzione del consumo individuale, mentro però, il funzionamento resterà subordinato agli orari condominiali di accensione e spegnimento.
Va inoltre ricordato che, per il D.P.R. 59/09 sul contenimento dei consumi energetici, l’impianto di contabilizzazione del calore è considerato intervento finalizzato al risparmio energetico. Come tale, è incentivato dalla Legge: la sua realizzazione permette di godere del regime IVA agevolato del 10% per le ristrutturazioni edilizie e consente di recuperare tramite detrazione fiscale, il 65% della spesa effettuata.



mercoledì 17 settembre 2014

Sblocca Italia, in vigore il decreto. Ecco le novità sulle semplificazioni edilizie.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 133/2014 approvato il 29 agosto dal titolo Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.
 


Ecco le novità del decreto per quanto riguarda l'edilizia:

ART. 17: FRAZIONAMENTI E ACCORPAMENTI CON LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (CIL). Tra le semplificazioni edilizie previste nel provvedimento, la possibilità di frazionare un'unità immobiliare in più unità immobiliari, o al contrario di accorpare più unità immobiliari, con una semplice comunicazione al Comune e non più con il permesso di costruire. In precedenza questa operazione era classificata come “ristrutturazione edilizia” e bisognava ottenere il permesso di costruire (90/150 giorni) e pagare il “contributo di costruzione”. Con la nuova norma, invece, questa operazione viene classificata come “manutenzione straordinaria” e può essere fatta con una semplice “comunicazione di inizio lavori” (CIL), non necessita del permesso di costruire e i contributi da versare sono solo quelli per gli oneri di urbanizzazione. Vengono quindi drasticamente accorciati i tempi e i costi. La norma vale anche per i negozi

LAVORI SENZA INTERVENTI SULLE PARTI STRUTTURALI. Semplificazioni vengono introdotte anche per i lavori nell'unità immobiliare senza interventi sulle parti strutturali, ossia lavori che cambiano le superfici interne ma non la volumetria complessiva dell'edificio. In precedenza per questi lavori era necessaria la presentazione della CIL + i dati identificativi dell’impresa che esegue i lavori + relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato + progetto della ristrutturazione + presentazione degli atti di aggiornamento catastale a carico del cittadino. Con la nuova norma è sufficiente la presentazione della CIL + la dichiarazione di un tecnico abilitato che non si interviene sulle parti strutturali. La comunicazione è valida anche ai fini catastali e viene inoltrata dal Comune all’Agenzia del territorio. Dunque meno documenti (non serve il progetto) e meno costi per il cittadino (non si pagano più gli oneri di accatastamento). La stessa procedura vale anche per la manutenzione straordinaria dei fabbricati di un’impresa (capannoni)

PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA. Novità anche per quanto riguarda il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, che ora viene rilasciato per interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica attuati anche in aree industriali dismesse, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre normative di settore. È ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico. I termini dell’istruttoria sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi.
Prima, invece, il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici veniva rilasciato esclusivamente per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre normative di settore. La deroga poteva riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati; e i termini dell’istruttoria erano raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti nonché per i progetti particolarmente complessi. 

Tratto da Casa&Clima.com

lunedì 1 settembre 2014

Tutto quello che si deve sapere sugli incentivi legati agli Impianti Solari Termodinamici


Gli impianti solari termodinamici sono una particolare tecnologia che sfrutta il calore del sole per riscaldare un fluido termovettore, convogliando i raggi solari attraverso particolari deflettori e trova vasta applicazione sia nella produzione di energia in ambito di istallazioni civili.


Le tariffe incentivanti restano costanti per il periodo d’incentivazione (25 anni) e variano da 0,22 €/kWh a 0,36 €/kWh in funzione di:
  • entrata in esercizio dell’impianto
  • frazione d’integrazione
  • superficie captante


Il meccanismo di incentivazione in Conto energia per gli impianti solari termodinamici, regolato dal D.M. 11 Aprile 2008 e dalle successive modifiche apportate dal D.M. 6 luglio 2012, remunera, con apposite tariffe incentivanti, l’energia elettrica prodotta da un impianto solare termodinamico, per un periodo di 25 anni. Le tariffe restano costanti per il periodo d’incentivazione.
Nel caso di impianti ibridi, cioè alimentati sia da fonte solare che da altre fonti, solo l’energia elettrica derivante da fonte solare è incentivata con le tariffe del Conto energia.

I requisiti tecnici degli impiantiPossono accedere all’incentivazione gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, di nuova costruzione, entrati in esercizio in data successiva al 18 luglio 2008, che rispettano i seguenti requisiti:
  • non utilizzano come fluido termovettore o come mezzo di accumulo sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici e nocivi;
  • se entrati in esercizio entro il 31/12/2012, sono dotati di un sistema di accumulo termico con capacità nominale superiore a 1,5 kWh/m2 e di una superficie captante maggiore di 2.500 m2;
  • se entrati in esercizio dopo il 31/12/2012, qualora la superficie captante sia superiore a 10.000 m2, sono dotati di un sistema di accumulo termico avente capacità nominale non inferiore ai valori riportati nella seguente tabella:
                  Superficie captante (m2)                 Capacità nominale di accumulo
        per ogni m2 di superficie captante (kWh/m2)
         >50.000​                                     > 1,5​
       ​10.000 < S 50.000
                                    ​> 0,4
         ≤ 10.000                               Non previsto​


  • sono collegati alla rete elettrica (o a piccole reti isolate) e ogni singolo impianto è caratterizzato da un unico punto di connessione.
Le tariffe incentivanti

L’energia elettrica prodotta da un impianto solare termodinamico viene remunerata mediante tariffe incentivanti per un periodo di 25 anni dall’entrata in esercizio dell’impianto stesso.
  • in funzione della frazione d’integrazione, ovvero della percentuale di energia elettrica prodotta annualmente da fonte non solare;
  • in funzione della superficie captante, ovvero della somma delle aree di tutti i captatori solari dell’impianto solare termodinamico, anche ibrido.
La tariffa incentivante è riconosciuta esclusivamente per la produzione netta di energia elettrica imputabile alla fonte solare, calcolata sottraendo alla produzione netta totale la parte ascrivibile alle altre fonti di energia, qualora la frazione d’integrazione sia superiore al 15% del totale. Qualora invece la frazione d’integrazione sia inferiore o uguale al 15% la tariffa incentivante è riconosciuta alla produzione netta totale.
Le tariffe incentivanti si aggiungono ai ricavi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete.

Gli impianti entrati in esercizio fino al 31/12/2012 hanno diritto alle tariffe incentivanti indicate nella tabella seguente: 
Frazione di integrazione​ Tariffa €/kWh​
​Fino a 0,15 ​0,28
Tra 0,15 e 0,50 ​0,25
Oltre 0,50 ​0,22
Nota: si definisce frazione di integrazione (Fint) di un impianto solare termodinamico la quota di produzione netta non attribuibile alla fonte solare, espressa dalla relazione: Fint = 1 – Ps/Pne; dove Ps è la produzione netta di energia elettrica imputabile alla fonte solare e Pne è la produzione di energia netta dell’impianto.
Gli impianti che entrano in esercizio dal 31/12/2012 e fino al 31/12/2015 aventi una superficie captante fino ai 2.500 m2 hanno diritto alle tariffe incentivanti indicate nella tabella seguente: 
Frazione di integrazione​ Tariffa €/kWh​
​Fino a 0,15 ​0,36
Tra 0,15 e 0,50 ​0,32
Oltre 0,50 ​0,30
Nota: si definisce frazione di integrazione (Fint) di un impianto solare termodinamico la quota di produzione netta non attribuibile alla fonte solare, espressa dalla relazione: Fint = 1 – Ps/Pne; dove Ps è la produzione netta di energia elettrica imputabile alla fonte solare e Pne è la produzione di energia netta dell’impianto.
Gli impianti che entrano in esercizio dal 31/12/2012 e fino al 31/12/2015 aventi una superficie captante superiore ai 2.500 m2 hanno diritto alle tariffe incentivanti indicate nella tabella seguente: 
Frazione di integrazione​ Tariffa €/kWh​
​Fino a 0,15 ​0,32
Tra 0,15 e 0,50 ​0,30
Oltre 0,50 ​0,27
Nota: si definisce frazione di integrazione (Fint) di un impianto solare termodinamico la quota di produzione netta non attribuibile alla fonte solare, espressa dalla relazione: Fint = 1 – Ps/Pne; dove Ps è la produzione netta di energia elettrica imputabile alla fonte solare e Pne è la produzione di energia netta dell’impianto.
I valori delle suddette tariffe sono riferiti agli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra il 18 luglio 2008 e il 31 dicembre 2015.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 le tariffe, relative all’anno 2015, sono decurtate del 5%. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 le tariffe del 2015  sono decurtate di un ulteriore 5% (con arrotondamento alla terza cifra decimale).
In assenza di ulteriori decreti, per gli anni successivi al 2017 continueranno ad applicarsi le tariffe fissate dal D.M. 6 luglio 2012 applicate agli impianti che entrano in esercizio nell'anno 2017.
L’incentivo è erogato in acconto dal GSE, salvo conguaglio al termine di ciascun anno solare sulla base della frazione solare effettivamente conseguita nel medesimo anno.

tratto da: GSE Gestione Servizi Energetici

domenica 3 agosto 2014

ACEEE: Italia seconda al mondo per efficienza energetica dopo la Germania

La Germania arriva prima nella nuova graduatoria di efficienza energetica delle principali economie del mondo, seguita (potrebbe sembrare strano, ma vero) dall'Italia, secondo International Energy Efficiency Scorecard 2014 pubblicata dall’American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE).

La classifica comprende 16 delle più grandi economie del mondo: Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Messico, Russia, Sud Corea, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti ed Unione Europea. Queste 16 economie rappresentano oltre l’81% del prodotto interno lordo mondiale e il 71% del consumo globale di energia. Su una scala di 100 punti possibili in 31 categorie, le nazioni sono state classificati dalla ACEEE come segue: 1) Germania; 2) Italia; 3) Unione Europea; 4) Cina e Francia; 6) Giappone e Regno Unito; 8) Spagna; 9) Canada; 10) Australia; 11) India; 12) Corea del Sud; 13) Stati Uniti; 14) Russia; 15) Brasile; 16) Messico.

Il rapporto ACEEE (disponibile online all'indirizzo http://aceee.org/portal/national-policy/international-scorecard) rileva che, mentre alcuni Paesi mostrano performance ben superiori rispetto ad altri, ci sono notevoli opportunità di miglioramento in tutte le economie analizzate, compresi gli Stati Uniti, Paese che si è classificato tredicesimo su sedici nazioni dietro a Cina, Canada e India.

ACEEE ha considerato 31 parametri che toccano aspetti trasversali nell’utilizzo di energia a livello nazionale e i tre settori restanti riguardano gli ambiti principali per il consumo di energia in un Paese economicamente sviluppato (edifici, industria e trasporti). I Paesi al top di punteggio in ciascun raggruppamento sono stati: UE, Francia e Italia (a pari merito per gli sforzi nazionali); Cina (edifici); Germania (industria); Italia (trasporti). Il direttore esecutivo di ACEEE Steven Nadel ha dichiarato: «La Germania è un primo esempio di una nazione che ha fatto dell'efficienza energetica una priorità assoluta. Gli Stati Uniti, a lungo considerato un Paese innovativo e competitivo, hanno progredito lentamente e hanno compiuto progressi limitati dal nostro ultimo rapporto». La relazione ACEEE sottolinea che mentre gli Stati Uniti hanno fatto qualche progresso verso una maggiore efficienza energetica negli ultimi anni, l’approccio generale è però deludente.

Il sistema di classificazione ACEEE prende in considerazione anche i parametri “politica" e "performance" per misurare l'efficienza energetica complessiva di un Paese. Esempi di "parametri politici" includono la presenza di un obiettivo di risparmio energetico nazionale, gli standard di risparmio di combustibile per i veicoli e gli standard di efficienza energetica per gli elettrodomestici. I "parametri di performance" misurano il consumo di energia e i risultati quantificabili. Esempi di "parametri di performance" includono i consumi medi dei veicoli passeggeri su strada e l’energia consumata per metro quadrato di superficie negli edifici residenziali.