mercoledì 19 aprile 2017

Classificazione rischio sismico

Classificazione rischio sismico e Sismabonus


Il rischio sismico è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno atteso a seguito di un possibile evento sismico.
Il rischio sismico dipende da un’interazione di fattori ed è funzione di:
  1. pericolosità
  2. vulnerabilità
  3. esposizione
In particolare è valida la relazione:
rischio sismico = pericolosità · vulnerabilità · esposizione
ove:
  • la pericolosità è la probabilità che si verifichi un sisma (terremoto atteso); è legato alla zona sismica in cui si trova l’edificio
  • la vulnerabilità consiste nella valutazione delle conseguenze del sisma; è legata alla capacità dell’edificio di resistere al sisma
  • l’esposizione è la valutazione socio/economica delle conseguenze; è legata ai contesti delle comunità

Metodi per la determinazione della classe di rischio sismico

Le classi di rischio sismico sono le seguenti:
  1. classe A+ (minor rischio)
  2. classe A
  3. classe B
  4.  classe C
  5. classe D
  6. classe E
  7. classe F
  8. classe G (maggior rischio)
Le linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici, approvate con decreto ministeriale MIT n. 58 del 28 febbraio 2017, definiscono 2 metodologie per la classificazione del rischio sismico:
  • metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi struttura
  • metodo semplificato, applicabile sono in alcuni casi

Sismabonus

A seguito dell’attestazione del tecnico del passaggio di una classe di rischio sismico mediante interventi locali, è possibile beneficiare del sismabonus, ossia ottenere una detrazione fiscale pari al 70% delle spese sostenute, da detrarre in 5 rate annuali di importo costante.
Il professionista dovrà asseverare il passaggio di una classe utilizzando l’apposito modello di asseverazione da consegnare allo sportello unico e al committente.


Sismabonus e detrazione del 50, 70 e 80%

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi antisismici (art. 16-bis, comma 1, lettera i) del dpr 917/86) è riconosciuta una detrazione Irpef del 50%. Gli interventi devono essere effettuati su edifici civili o produttivi ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 dell’OPCM 3274/2003. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivI

Qualora a seguito della realizzazione degli interventi antisismici derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70%.

Se a seguito dell’intervento antisismico si ottinene il miglioramento di almeno 2 classi di rischio, la detrazione spetta nella misura dell’80%.

Sismabonus e detrazione del 75 e 85% (parti comuni edifici condominiali)

Qualora gli interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali, e si ottenga una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 75%.

Qualora gli interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali, e si ottenga la riduzione del rischio sismico di almeno 2 classi, la detrazione dall’imposta spetta nella misura dell’85%.






martedì 25 ottobre 2016

Energia: riscaldamento, online la guida ENEA per aumentare l'efficienza e risparmiare in bolletta

In occasione dell’accensione dei termosifoni che scatta dal 15 ottobre nei 4.300 comuni della zona climatica “E”, che comprende grandi città come Milano, Torino, Bologna e Venezia, l’ENEA ha messo online (www.enea.it)  una nota per ricordare alcune semplici regole per la corretta manutenzione della caldaia ai fini della sicurezza, per la contabilizzazione del calore e per risparmiare sulla bolletta ed  evitare sprechi di energia o multe per non aver rispettato le previsioni di legge.

 


La regola numero uno riguarda la sicurezza, ovvero la correttamanutenzione degli impianti,fondamentale per consumare e inquinare meno eper evitare sanzioni. Infatti, un impianto ben regolato e ben manutenuto consuma e inquina meno e chi non effettua la manutenzione prevista dal DPR 74/2013, rischia una multa non inferiore a 500 euro. Utili indicazioni sono disponibili nella Guida per l’esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici, realizzata dall’ENEA nell’ambito delle attività di informazione e formazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Unione Nazionale Consumatori, Adiconsum, Assoclima, Assotermica, Confartigianato, Federconsumatori e il mensile il TEST.
La regola numero due è applicare le valvole termostatiche, apparecchiature che aprono o chiudono la circolazione dell’acqua calda nel termosifone e consentono di mantenere costante la temperatura impostata, aiutando a concentrare il calore negli ambienti più frequentati e a evitare sprechi. Il Decreto Legislativo n.102/2014, che ha recepito la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, rende obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione e l’adozione di un determinato criterio di ripartizione dei costi. Per evitare le sanzioni previste dalla legge è necessario mettersi in regola entro il 31 dicembre 2016. Per maggiori informazioni: Vademecum termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Una terza regola riguarda il controllo della temperatura e l’uso dei cronotermostati, dispositivi elettronici che consentono di regolare temperatura e tempo di accensione in modo da mantenere l’impianto in funzione solo quando si è in casa. Scaldare troppo la casa fa male alla salute e alle tasche: la normativa consente una temperatura di 20 - 22 gradi, ma 19° sono più che sufficienti a garantire il comfort necessario. Attenzione, inoltre, perché ogni grado abbassato si traduce in un risparmio dal 5 al 10 per cento sui consumi di combustibile. Altra regola importante è il controllo delle ore di accensione. Il tempo massimo giornaliero è indicato per legge e cambia a seconda delle 6 zone climatiche in cui è suddivisa l’Italia. Per i comuni in fascia “E” al via da domani il massimo sono 14 ore.
Schermando le finestre la notte - chiudendo persiane e tapparelle o mettendo tende pesanti - si riducono le dispersioni di calore verso l’esterno.Inoltre è opportuno evitare di apporre ostacoli davanti e sopra i termosifoni, in quanto mettere tende o mobili davanti ai termosifoni o usare i radiatori come asciuga biancheria disperde calore ed è fonte di sprechi. Inoltre attenzione a non lasciare troppo a lungo le finestre aperte: per rinnovare l’aria in una stanza bastano pochi minuti, evitando inutili dispersioni di calore. Altro ‘trucco’ semplice ma molto efficace per ridurre le dispersioni di calore è quello di installare pannelli riflettenti tra muro e termosifone
Impianti di riscaldamento innovativi. Se l’impianto ha più di 15 anni, conviene valutarne la sostituzione ad esempio con le nuove caldaie a condensazione, le pompe di calore, o con impianti integratidove la caldaia è alimentata con acqua preriscaldata da un impianto solare termico e/o da una pompa di calore alimentata da un impianto fotovoltaico.
Usufruire degli ecobonus. Per gli interventi sulle caldaie è possibile usufruire degli ecobonus del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici e del 55% per quella del patrimonio edilizio. Altri interventi soggetti a detrazione fiscale riguardano serramenti e infissi, pannelli solari, coibentazione e coperture, schermature solari e, da quest’anno, anche la building automation, vale a dire, l’insieme dei dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti termici.

sabato 8 ottobre 2016

Cavi elettrici, 1° luglio 2017 in commercio solo con marchio CE

Il Regolamento Prodotti da Costruzione riguarda tutti i prodotti destinati ad essere installati in maniera permanente in edifici e opere di ingegneria:
  • abitazioni
  • edifici industriali e commerciali
  • uffici
  • ospedali
  • scuole
  • metropolitane
  • ecc.
La Commissione Europea ha riconosciuto l’importanza del comportamento al fuoco dei cavi elettrici. Ha inserito tra le caratteristiche considerate rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni anche
  • reazione al fuoco
  • resistenza al fuoco
  • rilascio di sostanze nocive dei cavi elettrici.
Pertanto, tutti i cavi installati permanentemente nelle costruzioni (trasporto di energia o di trasmissione dati), di qualsiasi livello di tensione e con conduttori, metallici o fibra ottica, dovranno essere classificati in base alle classi del relativo ambiente di installazione.
Essendo i cavi elettrici e ottici installati in maniera fissa considerati prodotti da costruzione, devono seguire il Regolamento prodotti da costruzione, CPR, (UE 305/2011).
Risultati immagini per ELECTRIC WIRES
Il Regolamento è in vigore per tutti gli Stati dell’Unione Europea dal primo luglio 2013 per tutte le famiglie di prodotti tranne che per i cavi. Dal 10 giugno 2016 (data di pubblicazione della Norma EN 50575) il Regolamento è applicabile anche ai cavi elettrici.
Fino al 1° luglio 2017 sussisterà un periodo di coesistenza, durante il quale produttori e importatori potranno immettere sul mercato cavi che rispettino o meno il Regolamento.
Dopo il 1° luglio 2017 il marchio CE e la dichiarazione di performance saranno obbligatorie per tutti i cavi per costruzioni immessi sul mercato, anche nel caso non esistano ancora prescrizioni in merito al loro utilizzo da parte delle autorità italiane.

 Cavi elettrici, il Regolamento prodotti da costruzione

Il Regolamento si applica a tutti i cavi elettrici per installazioni permanenti negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile (abitazioni, edifici industriali, commerciali, ospedali, scuole, ecc.).
In pratica, concerne tutti i cavi che sono installati in maniera fissa nelle opere di costruzione, in relazione:
  • alla loro reazione al fuoco
  • all’emissione di sostanze pericolose
  • al mantenimento del funzionamento (in futuro)
Per i cavi, vista la loro pericolosità in caso di incendio, la Commissione Europea ha previsto 7 classi di prestazione di reazione al fuoco, a cui sono state aggiunte alcune prestazioni addizionali di sicurezza relative a:
  • emissione di fumo
  • gocce incandescenti
  • acidi

Cavi elettrici, opuscolo Aice

L’Aice (Associazione italiana industrie cavi e conduttori elettrici) ha pubblicato un’utile opuscolo con tutte le informazioni.
È rivolto a tutti coloro che quotidianamente trattano cavi elettrici per energia e trasmissione dati che ricadono nell’ambito del Regolamento; ha lo scopo di supportare progettisti ed utilizzatori nella scelta del cavo adatto per ogni tipo di installazione.
Ecco quanto contenuto nella pubblicazione:
  • gli obblighi di legge da rispettare
  • le classi di reazione al fuoco
  • i sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP)
  • le prestazioni minime da garantire
  • i tipi di ambienti e le tempistiche di applicazione del Regolamento Prodotti da Costruzione

TRATTO DA: http://biblus.acca.it

SCARICA OPUSCOLO

lunedì 18 gennaio 2016

detrazione del 50% per le ristrutturazioni prorogata fino al 31 dicembre 2016

la detrazione del 50% per le ristrutturazioni è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016. Confermato il tetto massimo di 96 mila euro per le spese ammissibili e il rimborso in dieci anni.
Un anno in più, fino al 31 dicembre 2016, per usufruire del bonus fiscale per le ristrutturazioni. Si tratta della possibilità di detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50% delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni dei condomìni. o, come funziona il bonus fiscale e come fare per ottenerlo:

Chi può richiedere la detrazione del 50%

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati ad IRPEF, anche se non residenti in Italia.

Per effettuare i lavori e richiedere la detrazione non è necessario essere il proprietario dell’immobile. Possono fare domanda  anche gli inquilini, i comodatari, i familiari conviventi del possessore, i promissari acquirenti che già dispongono dell’immobile dopo aver registrato il compromesso.

Dopo la vendita dell’immobile ristrutturato, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o se trasferire il diritto all’acquirente. In caso di morte, invece, le quote residue della detrazione sono trasferite agli eredi che conservano la detenzione  dell’immobile.
 

Detrazione 50%, gli interventi ammessi

La detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 spetta per una serie di interventi:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- ricostruzione o ripristino degli immobili danneggiati dalle calamità naturali, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- acquisto e costruzione di box e posti auto pertinenziali;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- installazione di dispositivi anti-intrusione;
- cablatura e riduzione dell’inquinamento acustico;
- acquisto e installazione di impianti fotovoltaici;
- messa in sicurezza dal punto di vista sismico;
- bonifica dall’amianto;
- installazione di sistemi anti-infortunio.

La detrazione copre infine le spese per la progettazione degli interventi, l’acquisto dei materiali, le prestazioni dei professionisti coinvolti nei lavori, le perizie, i sopralluoghi, le imposte, la messa a norma degli edifici, il rilascio di autorizzazioni e gli oneri di urbanizzazione.
 

Cosa fare per ottenere la detrazione 50%

Prima dei lavori è necessario dotarsi dei permessi e delle autorizzazioni eventualmente richieste. Nei casi in cui le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008, D.lgs 106/2009) lo prevedano, si deve inviare una comunicazione preventiva alla Asl competente contenente la data di inizio lavori, la natura dell’intervento e i dati del committente e dell’impresa. I lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali devono essere approvati con una delibera assembleare.

I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale. Nella causale bisogna indicare la norma che prevede la detrazione fiscale (articolo 16-bis del Dpr 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva dell’impresa che realizza i lavori.

Dopo aver effettuato gli interventi, nella dichiarazione dei redditi bisogna indicare i dati catastali identificativi dell’immobile.

È infine necessario conservare una serie di documenti, che l’Agenzia delle Entrate può richiedere a titolo di controllo e verifica:
- titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dei lavori;
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (Ici-Imu), se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore;
- comunicazione preventiva alla Asl (se prevista dalle norme sulla sicurezza dei cantieri);
- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento. 

mercoledì 15 luglio 2015

Detrazioni fiscali, entro quanto tempo possono avvenire i controlli da parte del fisco?

Controlli e detrazioni fiscali: il meccanismo della ripartizione in 10 anni delle detrazioni per ristrutturazioni non può allungare i tempi entro cui l’Agenzia delle Entrate può svolgere i controlli
La detrazione Irpef relativa alle spese di ristrutturazione ripartita in 10 anni non legittima l’estensione temporale del potere accertativo dell’Agenzia delle Entrate.
Lo ha chiarito la Ctr (Commissione tributaria regionale) Lombardia con la Sentenza n. 2597/49/2015 .
Nel caso in esame, un contribuente aveva impugnato una cartella emessa nel 2012, con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la quota (bonus detrazione fiscale 50%)  relativa a spese portate in dichiarazione nel 2007. Aveva, pertanto, proceduto alla richiesta della maggiore Irpef da parte del contribuente.
Il contribuente impugnava la decisione delle Entrate, dal momento che le spese erano state pagate con bonifico negli anni 2002 e 2003 e quindi erano scaduti i termini per i controlli.
La sentenza di primo grado aveva già dato ragione al contribuente.
Dopo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Ctr Lombardia conferma quanto già espresso in precedenza, respingendo l’appello e ritenendo esaurito il potere di controllo da parte dell’ufficio.
Secondo la Ctr, dato che le opere erano state eseguite negli anni 2002 e 2003 (e che le dichiarazioni relative a tali periodi erano state presentate rispettivamente nel 2003 e 2004), il fisco avrebbe potuto disconoscere il beneficio della detrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2007, con riferimento alle spese sostenute nel 2002, e fino al 31 dicembre 2008, in relazione alle spese sostenute nel 2003.
Invece, l’ufficio ha notificato l’atto al contribuente nel 2012, e quindi ben oltre i suddetti termini decadenziali, in violazione sia dell’articolo 43, comma 1, DPR 600/1973, in materia di controlli sostanziali e accertamento, sia dell’articolo 25, comma 1, lettera b) del DPR 602/1973 sui controlli formali.
Secondo i giudici regionali, inoltre, non ha alcuna rilevanza il fatto che il contribuente abbia portato in detrazione una quota di tali spese nel periodo d’imposta 2007.
Tale fatto, non può legittimare l’estensione temporale del potere di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, secondo i giudici, l’impostazione delle Entrate genererebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti con più di 75 o 80 anni che hanno, in passato, rateizzato le spese in cinque o tre anni (prima che il decreto 201/2011 Salva-Italia uniformasse la rateazione in 10 per tutte le spese sostenute dal 2012).
La sentenza riguarda esplicitamente la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (36-50%), ma si può ritenere che le stesse conclusioni valgano anche per quella del 55-65% per la riqualificazione energetica degli edifici.

martedì 7 aprile 2015

Certificazione energetica degli edifici, in arrivo il nuovo APE

Sono in arrivo le nuove Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. È stata infatti diffusa una bozza provvisoria del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che riscrive la normativa sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Certificazione energetica degli edifici, in arrivo il nuovo APE

Dopo i nuovi metodi di calcolo e i nuovi requisiti minimi per le prestazioni energetiche degli edifici, stanno per essere varate anche le nuove linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica, sulla base delle quali i certificatori energetici dovranno redigere l’APE.
 
Le nuove linee guida sostituiranno quelle per la certificazione energetica emanate con il DM 26 giugno 2009.
 
Tra le principali novità l’introduzione di un attestato unico semplificato su tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, per la classificazione delle prestazioni energetice a cui le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.  Per questo sarà predisposto un sistema informativo comune in tutta Italia, denominato SIAPE, in cui verranno raccolti tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica, in modo che le regioni possano attivare i relativi controlli.
 
Per quanto riguarda i contenuti essenziali dell’APE,  il nuovo attestato dovrà esprimere la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile. Inoltre la classe energetica dovrà essere determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile.
 
L’APE dovrà contenere i consumi energetici non solo per il riscaldamento invernale ma anche per il raffrescamento estivo, oltre a indicare l’emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.
 
Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).
 
Dovranno essere inoltre specificati gli interventi per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, separando le ristrutturazioni generiche dagli interventi specifici per la riqualificazione energetica.
 
Viene anche definito uno schema di annuncio di vendita e locazione che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici; per fornire ai cittadini un quadro completo dell’immobile in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente. Inoltre verranno inseriti simboli grafici, come degli emoticon, per facilitare la comprensione ai non tecnici.
 
Entro il 1 luglio 2015 l’Enea adeguerà il metodo di calcolo DOCET per tenere conto degli aggiornamenti contenuti nel decreto requisiti minimi e delle nuove linee guida di prossima adozione.
 
 
Tratto da ( edilportale.com )

sabato 4 aprile 2015

Sicurezza cantieri, la guida pratica per il lavoratore autonomo


I lavoratori autonomi sono esposti agli stessi pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti, ma il rischio di infortuni con lesioni invalidanti o mortali è doppio rispetto a tutte le altre categorie di lavoratori.

Il testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) all’art.21 prevede che anche i lavoratori autonomi, al fine di operare in sicurezza, rispettino precisi obblighi normativi, come ad esempio utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e munirsi di dispositivi di protezione individuali e di tessera di riconoscimento (con l’indicazione del committente).
Al riguardo segnaliamo la guida Inail “Lavoratori autonomi” contenente indicazioni sulla sicurezza dei lavoratori autonomi in edilizia.

Il documento effettua l’analisi dei 4 principali rischi a cui sono esposti i lavoratori autonomi durante la loro attività lavorativa:
  • rischio elettrico
  • rischio di caduta dall’alto
  • rischio seppellimento
  • rischio legato all’uso non corretto delle attrezzature

Vengono fornite le indicazioni su cosa fare e cosa non fare nelle attività lavorative in cantiere, con le definizioni di lavoratore autonomo, subordinato ed impresa individuale.

Infine, sono riportati tutti i casi di autonomia che risultano regolari e le sanzioni previste per l’utilizzo improprio dei lavoratori autonomi da parte dell’impresa.

Clicca qui per scaricare la guida Inail sulla sicurezza dei lavoratori autonomi in cantiere



giovedì 12 marzo 2015

Dall'Enea, 3 esempi di calcolo semplificato determinare il risparmio di energia primaria

L'Enea ha recentemente pubblicato 3 nuovi esempi di calcolo semplificato al fine di ottenere un risparmio annuo dell'energia primaria.
Gli esempi riguardano l'installazione di:

  • una caldaia a condensazione unifamiliare a 4 stelle
  • pompa di calore elettrica per la produzione di acqua calda sanitaria
  • pompa di calore elettrica ad aria esterna
Riproponiamo brevemente i 3 esempi predisposti dall'Enea e i risultati ottenuti.

Esempio 1
Determinazione del risparmio di energia primaria ottenuto attraverso la sostituzione di un generatore di calore standard con l'installazione di una nuova caldaia a condensazione, alimentata a gas naturale a servizio di un appartamento inferiore ai 100 mq
Attraverso il metodo di valutazione standardizzato (metodologia adottata dall'AEEG per l'applicazione dei decreti ministeriali per l'efficienza energetica 20 luglio 2004) viene riportato in tabella il valore del risparmio specifico ottenuto dopo l'intervento di sostituzione, in relazione al tipo di utilizzo (riscaldamento o riscaldamento+acs) e alla località di installazione (zona climatica di appartenenza: A, B, C, D, E, F).
Ecco alcuni esempi di risparmio:
  • in zona climatica B (Palermo) con il solo riscaldamento il risparmio annuo è di 163 kWh;
  • in zona climatica D (Roma) con il solo riscaldamento il risparmio annuo è di 489 kWh, con riscaldamento e acs è di 780 kWh;
  • in zona climatica E (Bolzano), invece, il risparmio con riscaldamento e acs è di 1070 kWh.


Esempio 2
Determinazione del risparmio di energia primaria ottenuto attraverso la sostituzione di un generatore di calore standard con pompa di calore elettrica per generazione di acqua calda sanitaria
Vengono, anche in questo caso, riportati in tabella i valori del risparmio in relazione alle zone climatiche (A, B, C, D, E) e al COP dell'apparecchio.
Ecco alcuni esempi di risparmio:
  • con COPN di 3,5 il risparmio in zona A/B è di 1290 kWh;
  • con COPN di 2,9 il risparmio in zona D è di 1069 kWh;
  • con COPN di 2,5 il risparmio in zona E è di 790 kWh.
 

Esempio 3
Determinazione del risparmio di energia primaria ottenuto con la sostituzione di un generatore di calore standard con pompa di calore elettrica ad aria esterna, al servizio di un'unità immobiliare al di sotto dei 100 m²
In questo esempio il risparmio è dato in relazione sempre alla zona climatica (A, B, C, D) e al rapporto S/V(m-1).
Ad esempio:
  • in zona A/B con 0,2 S/V[m-1] il risparmio è di 244 kWh
  • in zona C con 0,5 S/V[m-1] il risparmio è di 1069 kWh
  • in zona D con 0,9 S/V[m-1] il risparmio è di 2627 kWh
 


Per ciascuno dei 3 esempi vengono, inoltre, riportate le norme tecniche da rispettare.
Scarica qui i 3 nuovi esempi di calcolo

sabato 7 marzo 2015

Sicurezza sul lavoro, quali sono i rischi di natura elettrica e come prevenirli


Il rischio elettrico deriva dagli effetti dannosi che la corrente elettrica può provocare sull’uomo in modo diretto (quando il corpo umano è attraversato da corrente) o indiretto (es. incendio dovuto a causa elettrica).
Tale rischio è tra le principali cause di infortunio o danno per la salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di tutelare i lavoratori da eventuali rischi di natura elettrica, proponiamo l’opuscolo dell’ASL Frosinone che fornisce utili informazioni sui rischi di natura elettrica presenti negli ambienti di lavoro, i danni e le adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare.
Gli argomenti trattati sono:
  • infortuni da elettrocuzione
  • pericolosità della corrente elettrica
  • pericolosità della differenza di potenziale
  • indicazione per il primo soccorso
  • rischi di natura elettrica
  • valutazione dei rischi
  • misure di prevenzione e protezione
  • buone pratiche comportamentali
  • obblighi previsti nel D.Lgs. 81/08
Clicca qui per scaricare l’opuscolo sui rischi di natura elettrica, ASL Frosinone

venerdì 6 febbraio 2015

Si può installare una canna fumaria sulla facciata del condominio senza l'OK degli altri condomini?

L'installazione di una canna fumaria sulla facciata di un edificio condominiale, in corrispondenza delle proprietà di altri condomini, può avvenire anche senza l'assenso degli altri proprietari, a condizione che venga salvaguardato il decoro dell'immobile stesso.

Questo quanto affermato dal TAR Lombardia, con Sentenza 1308/2014, in seguito al ricorso presentato dall'interessato.
Nel caso esaminato, il Comune aveva negato il permesso di costruire relativo alla richiesta di installazione di una canna fumaria esterna collocata sulla facciata condominiale, basandosi sul diniego di altri due condomini che non avevano fornito il loro consenso onde evitare di compromettere il decoro e l'armonia dell'edificio in questione.
Ai sensi dell'art. 1002 c.c. comma 1, come ricordato dai Giudici amministrativi, "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto".

Pertanto se si rispetta il decoro dell'edificio non occorre l'assenso degli altri condomini.
In conclusione, il Tar ha annullato il provvedimento di diniego, chiarendo che nel rilascio del permesso di costruire il Comune deve salvaguardare gli interessi dei terzi, ma non può vincolare le proprie decisioni sul loro parere perché deve sempre valutare le caratteristiche tecniche dell'intervento da realizzare.

http://www.acca.it/BibLus-net/Open.asp?codice=4835&Id=3414&call=SentenzaTAR_1308_2014_canna_fumaria&oggetto=407

sabato 24 gennaio 2015

Arriva la Generazione di Termostati Intelligenti


Una casa mediamente spende 1.000-1.500 € all’anno su bollette energetiche e circa la metà di questo importo va verso il riscaldamento e il raffreddamento. Quando un termostato programmabile viene impostato e usato correttamente, il proprietario di una casa può risparmiare fino al 10% del totale all’anno. Ma il problema è che praticamente tutti abbiamo un termostato programmabile in casa ma o non siamo capaci di usarlo o di programmarlo. Nest Labs, una start-up di Palo Alto mira a risolvere questo problema con un nuovo termostato semplice, elegante, intuitivo e intelligente.

Tony Fadell, ex dirigente di Apple e fondatore di Nest Labs dichiara in un’intervista al New York Times: “Abbiamo creato questo termostato in line con la prima generazione di iPhone, in cui la facilità d’uso la fa da padrone e i risultati sarà molto facile vederli”. Si chiama Nest, “impara ricordando” la regolazione della temperatura che viene registrata nel tempo (dopo la prima settimana di utilizzo piena). Esso crea una pianificazione personalizzata in grado di essere rettificata manualmente e mostrando il possibile risparmio energetico visualizzando nel tempo se necessario abbassare la temperatura o alzarla leggermente. Nest può essere regolato da remoto tramite un computer o uno smartphone.

Nest promuove così la nuova generazione di termostati che utilizzano una batteria ricaricabile agli ioni di litio e uno schermo LCD. Pienamente conforme a tutte le normative RoHS, quindi privo di arsenico, mercurio o PVC. Un prodotto davvero interessante sia nella progettazione sia nella semplicità con cui viene comunicato.



lunedì 15 dicembre 2014

Come lavorare in sicurezza sulle linee elettriche? Ecco il vademecum SUVA con le 7 regole vitali

Parliamo ancora di sicurezza sui luoghi di lavoro, proponendo un nuovo vademecum del SUVA sui rischi presenti nelle attività lavorative relative alle linee elettriche.


La pubblicazione contiene le 7 regole vitali per chi lavora a contatto con le linee elettriche ordinarie, ossia:

  1. iniziare a lavorare solo dopo aver avuto una conoscenza chiara e precisa del lavoro da svolgere
  2. non lavorare mai da soli sulle linee elettriche
  3. verificare la stabilità dei piloni di legno prima di salire
  4. proteggersi opportunamente dalle cadute
  5. lavorare solo se è presente la messa a terra
  6. utilizzare attrezzature potenzialmente pericolose solo se si possiede l’opportuna formazione in merito
  7. predisporre tutto quanto è necessario per soccorrere immediatamente le vittime di un infortunio
Per ciascuna delle 7 regole di sicurezza vengono fornite al lavoratore e al datore di lavoro utili indicazioni da seguire e pratici consigli; viene inoltre fornita un'apposita scheda di registro delle istruzioni con cui si attestano i controlli effettuati.

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lunedì 1 dicembre 2014

Sblocca Italia: ecco la tabella con le novità per l’edilizia in vigore








Piccola rivoluzione nella disciplina dei titoli abilitativi in edilizia: lo Sblocca Italia, approvato nelle scorse settimane in Parlamento.
I volti che cambiano sono quelli relativi agli interventi che si trovano al confine tra SCIA e DIA: è infatti diminuito il numero di interventi realizzabili mediante la DIA (ovvero la dichiarazione di inizio attività) e si è contemporaneamente ampliata a dismisura la lista di quelli per i quali è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Ma quali sono nello specifico gli interventi che sono ora eseguibili mediante SCIA (e non più attraverso DIA)?
1. Tutti gli interventi non classificati tra le attività di edilizia libera;
2. Gli interventi per i quali non è richiesto il permesso di costruire, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica ed edilizia vigente.
Ovviamente, in tale caso quella che non deve essere modificata è la volumetria complessiva degli edifici, oltre ovviamente alla destinazione d’uso. In tale direzione possono rientrare nel regime agevole della manutenzione straordinaria anche le opere necessarie per ottenere più unità immobiliari da un edificio, o in via contraria, quelle relative all’accorpamento.

Nella tabella si propone una sintesi delle principali novità che lo Sbocca Italia approvato apporta alla disciplina dell’edilizia privata e dell’urbanistica.